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Provvedimento

Provvedimento del 22/07/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce come esercitare l’opzione per mantenere il regime di trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta, disciplina il canone annuo dovuto e regola i casi di consolidato nazionale e operazioni straordinarie.

Modalità di esercizio dell’opzione per il mantenimento della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta

Modalità di esercizio dell’opzione per il mantenimento della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta

Il provvedimento attua l’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Esso disciplina le modalità con cui le imprese interessate possono optare per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, nonché le regole applicabili al canone annuo, ai gruppi in consolidato nazionale e alle operazioni straordinarie.

Finalità e contenuto generale

L’opzione riguarda il mantenimento della disciplina che trasforma le attività per imposte anticipate in crediti d’imposta, limitatamente alle attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte. L’opzione è irrevocabile e comporta il pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il provvedimento definisce inoltre le modalità attuative richieste dal comma 12 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’opzione si considera esercitata con il versamento del canone entro il 31 luglio 2016.

Se il canone non è dovuto, l’opzione può essere esercitata entro il medesimo termine tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. In caso di consolidato nazionale, la comunicazione è effettuata dalla consolidante.

Quando l’impresa partecipa a un consolidato nazionale, il versamento del canone o la comunicazione effettuata dalla consolidante produce effetti per le società consolidate interessate dalla disciplina sulle DTA.

Se il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 scade dopo il 31 luglio 2016, l’opzione può comunque essere esercitata entro il termine indicato, mediante comunicazione alla Direzione regionale competente, fermo restando l’obbligo di versare il canone entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo esercizio.

L’importo del canone annuo è ragguagliato alla durata dell’esercizio se questo è inferiore o superiore a dodici mesi.

Definizioni rilevanti

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 59 del 2016, per attività per imposte anticipate iscritte in bilancio si intende il valore indicato nell’apposita voce dell’attivo dello stato patrimoniale.

Ai fini della determinazione delle imposte versate, si tiene conto:

  • dell’imposta netta di periodo;
  • delle imposte corrisposte mediante utilizzo di crediti d’imposta;
  • delle ritenute d’acconto subite;
  • delle eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni.

Regole per il consolidato nazionale

Se un’impresa che ha già esercitato l’opzione entra in un nuovo consolidato nazionale o subentra in un consolidato preesistente, l’opzione si intende esercitata anche dalla consolidante del nuovo consolidato e dalle altre società consolidate interessate, oppure, se manca una precedente opzione, dalla consolidante del consolidato preesistente e dalle altre società consolidate interessate. L’effetto decorre dal periodo d’imposta in cui il nuovo consolidato diventa efficace o avviene il subentro.

Se invece un’impresa che non ha esercitato l’opzione entra in un nuovo consolidato in cui partecipa un soggetto che ha già esercitato l’opzione, o subentra in un consolidato preesistente per il quale l’opzione sia stata effettuata, la medesima opzione si intende estesa anche a tale impresa dal periodo d’imposta in cui il nuovo consolidato è efficace o avviene il subentro.

In caso di interruzione del consolidato nazionale o di mancato rinnovo dell’opzione per il consolidato, qualora la consolidante non abbia esercitato l’opzione entro il termine del punto 1.1, la consolidante e le consolidate per le quali cessa la tassazione di gruppo possono esercitare l’opzione entro un mese dalla data dell’interruzione o del mancato rinnovo, mediante la comunicazione prevista per i casi ordinari.

Effetti fiscali in caso di interruzione del consolidato

In caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato nazionale, l’IRES versata dalla consolidante è ridotta in proporzione al rapporto tra:

  • la somma delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio e delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta delle singole imprese per le quali viene meno la tassazione di gruppo;
  • la somma delle attività per imposte anticipate di tutte le partecipanti al consolidato.

Le imposte sottratte alla consolidante in base a tale riduzione sono attribuite alle singole imprese per le quali viene meno la tassazione di gruppo.

Le somme versate dalle consolidate e percepite dalla consolidante per il pagamento del canone annuo rilevano ai fini della determinazione del reddito e del valore della produzione netta, nei limiti dell’importo del canone versato dalla consolidante.

Operazioni straordinarie

Nei casi previsti dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 59 del 2016, l’opzione è esercitata entro un mese dalla chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione, mediante la comunicazione alla Direzione regionale competente. Rimane fermo l’obbligo di versare il canone entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo esercizio.

Riferimenti e pubblicazione

Il provvedimento richiama, tra gli altri, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia e il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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