Provvedimento del 19/07/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento estende dal 1° settembre 2016 il pagamento, tramite modello F24, dei tributi speciali dei titoli I e II della tabella A del D.L. n. 533/1954. È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 con possibilità di usare anche F23; restano ferme le modalità già previste e, per gli atti dell’Agenzia, il modello indicato nell’atto.
Estensione del modello F24 ai tributi speciali
Estensione del modello F24 ai tributi speciali
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dispone l’estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 ai tributi speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869. L’intervento si inserisce nell’ottica di razionalizzazione e semplificazione dei pagamenti fiscali.
Ambito di applicazione
Dal 1° settembre 2016 i tributi speciali richiamati sono versati mediante modello F24. L’estensione riguarda esclusivamente i tributi speciali indicati nella normativa richiamata e non modifica in generale il sistema dei versamenti unitari già previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Modalità di versamento e codici tributo
Il provvedimento prevede che:
- i versamenti siano effettuati tramite modello F24;
- con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate siano istituiti i codici tributo necessari;
- la medesima risoluzione contenga anche le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.
Le nuove modalità si aggiungono a quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze.
Periodo transitorio
È disciplinata una fase transitoria per l’adeguamento dei contribuenti e degli uffici.
- Fino al 31 dicembre 2016 è possibile utilizzare il modello F23, secondo le modalità ordinarie, in alternativa al modello F24.
- Dal 1° gennaio 2017 i versamenti relativi ai tributi in esame devono essere effettuati esclusivamente con modello F24, oltre che con le modalità di cui all’art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997.
- I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate devono essere eseguiti esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto.
Motivazioni dell’intervento
Nelle motivazioni viene richiamato che l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ha introdotto il sistema del versamento unificato tramite F24 e che la lettera h-ter del comma 2 consente di estenderlo ad altre entrate mediante decreto ministeriale. Viene inoltre ricordato che il D.M. 8 novembre 2011 aveva già esteso il sistema F24 ai tributi speciali in questione, demandando all’Agenzia delle Entrate la definizione di modalità e termini di attuazione.
L’Agenzia motiva l’estensione con esigenze di efficienza gestionale e semplificazione degli adempimenti fiscali, evidenziando che F24 è già utilizzato per numerosi tributi e consente una migliore gestione dei versamenti.
Ulteriori modalità di pagamento richiamate
Il testo precisa che i tributi speciali possono comunque essere versati anche mediante le modalità previste dall’art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze, ossia tramite contrassegno telematico utilizzato per l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- D.M. 28 dicembre 2000 del Ministro delle Finanze;
- D.L. 31 luglio 1954, n. 533, tabella A, titoli I e II;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, capo III, sezione I;
- decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze;
- D.M. 17 dicembre 1998;
- D.M. 8 novembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pubblicazione ed efficacia
È indicato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 19 luglio 2016.
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