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Provvedimento

Provvedimento del 15/07/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza gli elementi relativi ai processi verbali di constatazione, per favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni e la riduzione delle sanzioni. Le comunicazioni contengono dati identificativi e l’anno d’imposta, sono inviate via PEC o posta ordinaria e consultabili nel Cassetto fiscale; il contribuente può chiedere chiarimenti o segnalare elementi non noti e può regolarizzare tramite dichiarazione integrativa o prima dichiarazione beneficiando del ravvedimento operoso.

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per l’adempimento spontaneo in caso di processo verbale di constatazione con rilievi fiscali

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo su processi verbali di constatazione

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate attua l’art. 1, commi 634-636, della legge n. 190/2014 e disciplina le modalità con cui vengono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza gli elementi relativi a processi verbali di constatazione con rilievi fiscali. L’obiettivo è favorire la correzione spontanea di errori e omissioni e consentire la fruizione della riduzione delle sanzioni previste dalla normativa sul ravvedimento operoso.

Finalità e ambito applicativo

L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati presenti nell’Anagrafe tributaria per individuare i contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti violazioni tributarie. Le informazioni vengono rese disponibili per stimolare l’adempimento spontaneo e l’emersione delle basi imponibili, consentendo al contribuente di valutare se regolarizzare la propria posizione.

Dati contenuti nelle comunicazioni

Le comunicazioni contengono esclusivamente i seguenti elementi:

  • codice fiscale e denominazione, oppure nome e cognome, del contribuente;
  • anno d’imposta cui si riferiscono i rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.

Modalità di trasmissione della comunicazione

L’Agenzia trasmette la comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi delle norme richiamate nel provvedimento. Per i contribuenti per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC all’INI-PEC, l’invio avviene per posta ordinaria. La medesima comunicazione è inoltre consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale".

Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998, può:

  • richiedere informazioni;
  • segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia.

Tali facoltà devono essere esercitate con le modalità indicate nella stessa comunicazione inviata dall’Agenzia.

Disponibilità dei dati alla Guardia di finanza

Gli elementi e le informazioni oggetto del provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione e riduzione delle sanzioni

I contribuenti destinatari di un processo verbale possono regolarizzare le violazioni constatate secondo l’art. 13, comma 1, lettera b-quater, del d.lgs. n. 472/1997. La regolarizzazione consente la riduzione delle sanzioni a un quinto del minimo ed è effettuata mediante:

  • presentazione di una dichiarazione integrativa;
  • presentazione di una prima dichiarazione, se non sono ancora decorsi i termini ordinari di presentazione.

Chiarimenti motivazionali richiamati nel provvedimento

Nella motivazione si precisa che il provvedimento dà attuazione alla previsione legislativa che demanda al Direttore dell’Agenzia l’individuazione delle modalità di messa a disposizione delle informazioni. Si evidenzia inoltre che il ravvedimento operoso è stato riformato dalla legge n. 190/2014 per consentire al contribuente correzioni e versamenti con riduzione graduata delle sanzioni in base alla tempestività dell’intervento.

Limiti temporali e casi esclusi dalla regolarizzazione richiamati nel testo

Il documento richiama che la possibilità di regolarizzazione opera anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, purché i soggetti interessati ne abbiano avuto formale conoscenza. Restano però esclusi i casi in cui sia già stato notificato:

  • un atto di liquidazione;
  • un atto di irrogazione delle sanzioni;
  • un atto di accertamento;
  • comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 e art. 54-bis DPR n. 633/1972;
  • gli esiti del controllo formale ex art. 36-ter DPR n. 600/1973.

Riferimenti normativi essenziali richiamati

Tra le principali norme citate figurano:

  • legge n. 190/2014, art. 1, commi 634-636;
  • d.lgs. n. 472/1997, art. 13, comma 1, lett. b-quater;
  • DPR n. 322/1998, art. 3, comma 3;
  • DPR n. 600/1973, artt. 36-bis e 36-ter;
  • DPR n. 633/1972, art. 54-bis.

Il provvedimento è del 15 luglio 2016 e la sua pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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