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Provvedimento

Provvedimento del 26/07/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come l’Agenzia delle entrate comunica alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (RIFI) gli errori minori o amministrativi e le gravi non conformità segnalati dall’Autorità fiscale statunitense, fissando termini e modalità per l’invio delle comunicazioni correttive tramite SID/PEC. Aggiorna inoltre gli allegati tecnici del precedente provvedimento del 7 agosto 2015.

Disposizioni attuative FATCA per la correzione di errori e non conformità nelle comunicazioni delle RIFI

Disposizioni attuative FATCA per la correzione di errori nelle comunicazioni delle RIFI

Il provvedimento integra la disciplina attuativa della normativa FATCA in Italia, con particolare riferimento alla gestione delle segnalazioni di errori minori o amministrativi e di gravi non conformità rilevati dall’Autorità fiscale statunitense nelle comunicazioni trasmesse dalle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (RIFI). Inoltre aggiorna gli allegati tecnici del precedente provvedimento del 7 agosto 2015, n. 106541.

Finalità e ambito di applicazione

Il documento dà attuazione all’art. 5 dell’Accordo FATCA ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95, e disciplina:

  • la comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate alle RIFI delle segnalazioni ricevute dagli Stati Uniti;
  • le categorie di errori rilevabili;
  • le modalità e i termini di correzione da parte delle RIFI;
  • le ricevute di accettazione o di scarto;
  • il trattamento dei dati e l’aggiornamento degli allegati tecnici.

L’accordo FATCA è richiamato come strumento di contrasto all’evasione fiscale mediante scambio automatico di informazioni finanziarie tra Italia e Stati Uniti.

Comunicazione degli errori dall’Autorità fiscale statunitense alle RIFI

Ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo FATCA:

  • l’Autorità fiscale degli Stati Uniti notifica all’Agenzia delle entrate eventuali errori minori e amministrativi o gravi non conformità riscontrati nelle comunicazioni ricevute;
  • l’Agenzia, ricevuta la notifica, comunica la segnalazione alla RIFI interessata;
  • la comunicazione dell’Agenzia alla RIFI avviene tramite PEC.

Categorie di errori

Il provvedimento distingue due categorie.

Errori minori e amministrativi

Sono quelli definiti dall’art. 5, comma 2, dell’Accordo FATCA e comprendono:

  • comunicazioni di informazioni inesatte o incomplete;
  • altre violazioni dell’Accordo.

Gravi non conformità

Sono quelle definite dall’art. 5, comma 2, dell’Accordo FATCA e includono, a titolo esemplificativo:

  • omessa comunicazione;
  • mancata tempestiva correzione di errori minori e amministrativi dopo la notifica dell’autorità statunitense;
  • altre non conformità collegate alla mancata applicazione della ritenuta d’imposta, ove prevista, sui pagamenti di fonte statunitense effettuati verso istituzioni finanziarie non partecipanti.

Correzione degli errori da parte delle RIFI

Gli errori possono essere corretti:

  • a seguito della comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle entrate;
  • oppure su iniziativa spontanea della RIFI.

La correzione avviene mediante trasmissione di un file tramite l’infrastruttura informatica SID, secondo le specifiche tecniche contenute negli allegati 1 e 2 del provvedimento del 7 agosto 2015.

Termini di trasmissione della comunicazione correttiva

Quando la correzione deriva dalla comunicazione di errore ricevuta dalla RIFI:

  • per gli errori minori e amministrativi, la trasmissione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricezione della PEC;
  • per le gravi non conformità, la trasmissione deve avvenire entro 16 mesi dalla data di ricezione della PEC.

La RIFI può avvalersi di entità sponsor e fornitori terzi di servizi, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015.

Ricevute dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta o una ricevuta di scarto in esito al controllo formale del file trasmesso.

Ricevuta di avvenuta presentazione

In caso di esito positivo del controllo formale, la ricevuta attesta la presentazione della comunicazione e indica:

  • l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;
  • il protocollo attribuito automaticamente al file.

Ricevuta di scarto

Se la comunicazione non è accettata per:

  • non adeguatezza alle regole di trasmissione;
  • anomalie nella nomenclatura del file;
  • irregolarità nella struttura dei dati;
  • incongruenze tra i dati comunicati,

l’Agenzia emette una ricevuta di scarto e la comunicazione si considera non presentata. La ricevuta riporta:

  • l’identificativo del file;
  • il protocollo attribuito automaticamente al file;
  • il motivo dello scarto.

Tempi di disponibilità della ricevuta

Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di avvenuta presentazione è resa disponibile tramite lo stesso canale utilizzato per l’invio entro cinque giorni lavorativi dalla protocollazione del file.

Le ricevute sono predisposte secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, con evidenza degli eventuali aggiornamenti successivi.

Trattamento dei dati personali

Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate devono essere trattate nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali e dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

L’Agenzia elabora i dati comunicati per la trasmissione all’Autorità fiscale statunitense secondo le modalità e i termini previsti dall’Accordo ratificato con legge n. 95 del 18 giugno 2015.

Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 289 del 7 luglio 2016.

Aggiornamento degli allegati tecnici

L’allegato al provvedimento sostituisce l’allegato n. 2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015, intitolato "Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati".

Il provvedimento prevede inoltre che eventuali modifiche o integrazioni future, se urgenti e prive di nuovi adempimenti o di modifiche alle modalità di trasmissione, possano essere pubblicate direttamente nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Motivazioni e contesto normativo

Nelle motivazioni si chiarisce che l’accordo intergovernativo FATCA, operativo dal 1° luglio 2014, mira a contrastare l’evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi con conti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani con conti presso istituzioni finanziarie statunitensi.

Le RIFI adempiono agli obblighi di trasmissione dei dati all’IRS tramite comunicazione all’Agenzia delle entrate di:

  • dati sul titolare statunitense del conto;
  • dati sul conto;
  • importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI).

Il provvedimento integra quello del 7 agosto 2015 in forza del rinvio contenuto nel punto 5.6, per disciplinare le comunicazioni correttive.

Riferimenti richiamati

Tra i principali riferimenti normativi e amministrativi richiamati figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • legge 18 giugno 2015, n. 95;
  • decreto del Ministero delle Finanze 6 agosto 2015;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 7 agosto 2015, prot. n. 2015/106541;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 25 marzo 2013, prot. n. 2013/37561;
  • Competent Authority Arrangement tra Stati Uniti e Italia, in vigore dal 1° dicembre 2015.

Pubblicazione

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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