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Provvedimento

Provvedimento del 26/07/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento assegna al Centro Operativo di Pescara la competenza per le attività connesse ai regimi speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS) per soggetti UE, extra UE e stabiliti in Italia, disciplina le modalità di registrazione, comunicazione variazioni, trasmissione delle dichiarazioni trimestrali e individua la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara come organo competente per il contenzioso. Sostituisce dal 1 ottobre 2016 i precedenti provvedimenti del 2014 e 2015.

Individuazione del Centro Operativo di Pescara per il regime IVA MOSS e regole operative di registrazione, dichiarazione e contenzioso

Provvedimento sull’individuazione dell’ufficio competente per il regime IVA MOSS

Il documento definisce l’assetto operativo e la competenza amministrativa per la gestione dei regimi speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS) previsti dagli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del D.P.R. n. 633/1972, come modificati dal d.lgs. n. 42/2015. Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di registrazione, di trasmissione delle dichiarazioni trimestrali e di gestione del contenzioso, aggiornando la precedente organizzazione interna dell’Agenzia delle entrate.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il provvedimento riguarda i soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici verso committenti non soggetti passivi d’imposta. Le fattispecie considerate sono tre:

  • soggetti passivi non residenti nell’Unione europea, che si identificano in Italia ai sensi dell’art. 74-quinquies (c.d. "Regime non UE");
  • soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, identificati in Italia, che si avvalgono del regime di cui all’art. 74-sexies (c.d. "Regime UE");
  • soggetti passivi che effettuano prestazioni e sono identificati in altri Stati membri ai sensi dell’art. 74-septies.

L’adesione ai regimi speciali è facoltativa, secondo il quadro normativo europeo richiamato nelle motivazioni.

Ufficio competente: Centro Operativo di Pescara

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 42/2015, il Centro Operativo di Pescara è individuato come ufficio competente per le attività connesse al MOSS. Le competenze sono ripartite in funzione del regime di appartenenza.

Per i soggetti non UE identificati in Italia ex art. 74-quinquies, il Centro Operativo di Pescara svolge:

  • lavorazione delle richieste di identificazione e registrazione;
  • trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali;
  • emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal Regime non UE;
  • controlli automatizzati ex art. 54-ter, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972;
  • liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 54-quater, per prestazioni rese verso committenti nazionali non soggetti passivi;
  • monitoraggio dei rimborsi ex art. 38-bis3, comma 1;
  • monitoraggio dei rimborsi ex art. 38-ter, comma 1-bis;
  • attività di accertamento ex art. 54-quinquies per prestazioni rese verso committenti nazionali non soggetti passivi;
  • gestione del contenzioso sugli atti emessi nell’ambito delle attività sopra indicate.

Per i soggetti UE identificati in Italia ex art. 74-sexies, il Centro Operativo di Pescara svolge:

  • lavorazione delle richieste di identificazione e registrazione;
  • emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal Regime UE;
  • controlli automatizzati ex art. 54-ter, commi 1, 2 e 3;
  • monitoraggio dei rimborsi ex art. 38-bis3, comma 1;
  • lavorazione dei rimborsi ex art. 38-bis3, comma 3;
  • gestione del contenzioso sugli atti emessi nell’ambito delle attività sopra indicate.

Per i soggetti identificati in altri Stati membri ex art. 74-septies, il Centro Operativo di Pescara svolge:

  • liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 54-quater, relativamente alle prestazioni rese verso committenti nazionali non soggetti passivi;
  • lavorazione dei rimborsi ex art. 38-bis3, comma 2;
  • lavorazione dei rimborsi ex art. 74-septies, comma 2;
  • attività di accertamento ex art. 54-quinquies per prestazioni rese verso committenti non soggetti passivi nazionali;
  • gestione del contenzioso sugli atti emessi nell’ambito delle attività sopra indicate.

Per tutti i regimi, i Centri di Assistenza multicanale sono competenti per la generale attività di assistenza.

Registrazione e opzione per il regime speciale

Le modalità operative di registrazione variano in base alla collocazione del soggetto passivo.

Per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che intendono avvalersi del regime di cui all’art. 74-quinquies e identificarsi in Italia:

  • la richiesta di registrazione avviene tramite modulo online disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso e redatta in lingua inglese;
  • il soggetto trasmette telematicamente all’Agenzia i dati previsti dallo schema di cui all’allegato A;
  • il Centro Operativo di Pescara effettua le verifiche necessarie;
  • l’Agenzia comunica via e-mail il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici, la password di primo accesso, le prime 4 cifre del PIN e le istruzioni per completare la registrazione.

Per i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché per i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che scelgono il regime di cui all’art. 74-sexies:

  • la registrazione avviene tramite le funzionalità disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia;
  • l’accesso avviene con le proprie credenziali personali;
  • l’opzione è esercitata mediante trasmissione telematica dei dati previsti dallo schema di cui all’allegato B.

Variazioni, cessazione dell’attività ed esclusione d’ufficio

Le variazioni dei dati comunicati in sede di registrazione, l’intenzione di non fornire più i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici e la perdita dei requisiti del regime devono essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle entrate tramite le funzionalità disponibili sul sito, ai sensi dell’art. 74-quinquies, commi 4 e 8.

L’esclusione d’ufficio dal regime MOSS viene comunicata dall’Agenzia ai soggetti interessati secondo lo schema di cui all’allegato C, ai sensi degli artt. 74-quinquies, comma 5, e 54-ter, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.

Dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa

Per adempiere all’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 74-quinquies, comma 6, i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione IVA trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate.

Per i soggetti di cui al punto relativo al Regime non UE:

  • la dichiarazione va presentata anche in assenza di operazioni;
  • l’invio avviene per via telematica all’Agenzia delle entrate;
  • il termine è il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento;
  • la dichiarazione deve essere compilata secondo lo schema dell’allegato D e le istruzioni rese disponibili sul sito dell’Agenzia.

Per i soggetti di cui al punto relativo al Regime UE:

  • la dichiarazione è presentata con le medesime modalità e nei medesimi termini del punto precedente;
  • va utilizzato lo schema di cui all’allegato E.

Contenzioso

Per le controversie relative agli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara nello svolgimento delle attività indicate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

Nel caso dell’allegato C, è espressamente indicato che il ricorso contro il provvedimento di esclusione deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica, con sospensione del termine dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Disposizioni finali e decorrenza

Il provvedimento sostituisce, dal 1 ottobre 2016, i precedenti provvedimenti direttoriali prot. n. 122854/2014 e prot. n. 56191/2015.

Contenuto degli allegati

Allegato A: dati per la richiesta di identificazione nel Regime non UE

Lo schema richiede, per le persone fisiche, cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventuale ditta; per gli altri soggetti, denominazione o ragione sociale. Sono inoltre richiesti:

  • Paese in cui ha sede l’attività;
  • indirizzo completo dell’attività;
  • indirizzi elettronici e siti web;
  • codice fiscale eventualmente attribuito dallo Stato di residenza o domicilio;
  • dichiarazione di non essere già identificato ai fini IVA nell’Unione europea;
  • informazioni bancarie: intestatario, numeri OBAN o IBAN e BIC;
  • data di inizio applicazione del regime, se anteriore alla registrazione;
  • nominativo del referente con e-mail e telefono.

Allegato B: dati per l’esercizio dell’opzione nel Regime UE

Per l’esercizio dell’opzione sono richiesti:

  • numero di partita IVA;
  • indirizzi elettronici e siti web;
  • Paese in cui ha sede l’attività se al di fuori dell’Unione europea;
  • numeri individuali di identificazione IVA o, se non disponibili, numeri di registrazione fiscale negli Stati membri in cui il soggetto ha stabili organizzazioni;
  • indirizzi postali completi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni in Stati membri diversi da quello di identificazione;
  • numeri di identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati membri;
  • informazioni bancarie: intestatario, IBAN e BIC;
  • data di inizio applicazione del regime, se anteriore alla registrazione;
  • nominativo del referente con e-mail e telefono;
  • indicazione circa l’appartenenza a un gruppo IVA.

Allegato C: provvedimento di esclusione

L’allegato contiene il modello del provvedimento di esclusione d’ufficio e richiede l’indicazione di:

  • contribuente;
  • partita IVA;
  • motivazione dell’esclusione;
  • data di efficacia dell’esclusione;
  • data della lavorazione;
  • numero di protocollo;
  • ufficio competente.

È riportata anche l’informazione sul termine di 60 giorni per impugnare il provvedimento e sulla competenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

Allegato D: dichiarazione trimestrale per soggetti identificati ex art. 74-quinquies

La dichiarazione trimestrale richiede:

  • numero di identificazione attribuito al soggetto domiciliato o residente fuori dall’Unione europea;
  • anno solare e trimestre di riferimento;
  • eventuale data di inizio e fine periodo se sono presentate più dichiarazioni per lo stesso trimestre;
  • codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
  • ammontare delle prestazioni al netto dell’IVA, distinto per Stato membro e per aliquota;
  • aliquote applicate;
  • ammontare dell’IVA dovuta per ciascuno Stato membro;
  • importo totale dell’imposta dovuta.

Allegato E: dichiarazione trimestrale per soggetti identificati ex art. 74-sexies

Lo schema richiede:

  • numero di partita IVA;
  • anno solare e trimestre di riferimento;
  • eventuale data di inizio e fine periodo se sono presentate più dichiarazioni per lo stesso trimestre.

Per le prestazioni effettuate dalla sede dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato, e per ogni Stato membro di domicilio o residenza dei committenti in cui l’IVA è dovuta, sono richiesti:

  • codice Paese;
  • ammontare delle prestazioni al netto dell’IVA, suddiviso per aliquote;
  • aliquote applicate;
  • ammontare dell’IVA spettante a ciascuno Stato membro;
  • importo totale dell’imposta dovuta.

Per le prestazioni effettuate da stabili organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea, sono richiesti inoltre:

  • ammontare delle prestazioni al netto dell’IVA, distinto per Stato membro diverso da quello della stabile organizzazione, suddiviso per aliquote;
  • numero individuale di identificazione IVA o numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione, incluso il codice Paese del soggetto passivo.

Per le prestazioni effettuate dalla sede dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato e da tutte le stabili organizzazioni negli altri Stati membri, è infine richiesto:

  • l’importo totale dell’imposta dovuta complessivamente per tali prestazioni.

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