Ordinanza n. 604/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell’Istanza di Revisione in Autotutela Prot. “m_dg.DAPPR 03.09/02/2026. 0009443. U” emesso dal Provveditorato Regionale per la Lombardia del 9 febbraio 2026, notificato in pari data, All.A; - - del provvedimento di rigetto dell’Istanza di Revoca in Autotutela datato 6 agosto 2025 Prot. N. 13919 emesso dalla Direzione della II Casa di Reclusione di Bollate e notificato il 6 agosto 2025, All. B; dei decreti PROT. 25671/S/P/MAL DEL 18 DICEMBRE 2024 E DECRETO PROT. 25672/S/P/MAL DEL 18 DICEMBRE 2024, di decurtazione degli emolumenti mensili per asserito superamento del periodo di aspettativa, All.C; NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME INGIUSTAMENTE TRATTENUTE DAGLI STIPENDI MENSILI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di rigetto delle istanze di revisione e revoca in autotutela e decreti di decurtazione degli emolumenti mensili per asserito superamento del periodo di aspettativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Provveditorato Regionale per la Lombardia di rigetto dell'istanza di revisione in autotutela, il precedente provvedimento della Direzione della II Casa di Reclusione di Bollate di rigetto dell'istanza di revoca in autotutela e due decreti di decurtazione degli emolumenti mensili, adottati sul presupposto del superamento del periodo di aspettativa. Ha inoltre chiesto il riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme trattenute dagli stipendi. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il danno attuale, grave e irreparabile richiesto per la concessione della sospensione, poiché il pregiudizio lamentato è esclusivamente economico e, in quanto tale, considerato risarcibile. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce nel merito la legittimità dei provvedimenti impugnati né la domanda di restituzione delle somme. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso la sussistenza del danno attuale, grave e irreparabile.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un danno attuale, grave e irreparabile; la mera natura economica del pregiudizio, quando il danno sia pacificamente risarcibile, non integra ordinariamente tale requisito.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto del periculum in mora non implica una decisione sulla legittimità sostanziale dell'atto impugnato né sulla domanda risarcitoria o restitutoria proposta nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
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