Cassazione Penale, Sentenza n. 2676/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su tre motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 56, comma 3 c.p. (richiesta del riconoscimento della causa di non punibilità per desistenza volontaria) in quanto la ricorrente sostiene di aver desistito volontariamente dalla rapina; 2) nullità per mancata sospensione del giudizio di primo grado ai sensi degli artt. 420-quater e 604, comma 5-bis c.p.p., per presunta inesistenza della conoscenza del processo (domicilio eletto inesistente, mancanza di interprete); 3) analoga eccezione per la mancata sospensione del giudizio di appello e per la definizione del processo in sua assenza, per via della nullità dell'elezione di domicilio e dell'assenza di contatti tra imputata e difensore d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi principali ha ritenuto: il primo motivo manifestamente infondato perché i giudici di merito hanno accertato che la cessazione della condotta dipese da circostanze esterne (resistenza della direttrice) e che si era comunque realizzato un tentativo compiuto, rendendo inapplicabile l'esimente della desistenza volontaria; i secondi e terzo motivi infondati perché la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che la ricorrente conosceva la lingua italiana, aveva conoscenza del procedimento (elezione di domicilio e sottoposizione a misura cautelare) e che l'elezione di domicilio si era rivelata inidonea per irreperibilità, legittimando la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. Conseguentemente restano ferme le condanne di merito (pena di 2 anni di reclusione e multa di euro 600,00) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 56 comma 3 come applicabile solo quando l'abbandono dell'azione criminosa è volontario e impedisce il verificarsi dell'evento; non si applica se la condotta si arresta per cause esterne o quando il tentativo è compiuto (nei reati di danno la desistenza è possibile solo nella fase di tentativo incompiuto).
art. 628 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di rapina; la Corte conferma che il tentativo compiuto di rapina integra responsabilità secondo le regole sul tentativo delittuoso.
art. 606 cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione. Il collegio ha ritenuto i motivi formulati come reiterativi o manifestamente infondati e quindi inammissibili.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alle eccezioni sulla sospensione del processo: si tratta di norme funzionali alla tutela del diritto di difesa e alla sospensione in caso di impossibilità di partecipazione, ma la Corte territoriale ha valutato fattualmente che tali condizioni non ricorrevano.
art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen.
Previsione procedurale richiamata dalla difesa in ordine alla sospensione del giudizio; la Cassazione ha ritenuto che non fosse applicabile in presenza della prova della conoscenza del procedimento e della regolare procedura notificatoria.
art. 161 cod. proc. pen.
La Corte conferma che l'elezione di domicilio è dichiarazione ricettizia e che il rifiuto del domiciliatario o la sua irreperibilità rendono la scelta inidonea, permettendo di notificare al difensore (comma 4). L'obbligo di comunicare variazioni di domicilio ricade sull'imputato (comma 1).
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, a sanzioni a favore della cassa delle ammende; applicata nel caso in esame con determinazione di euro 3.000.
Massime di principio
- La desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56 c.p. richiede un abbandono libero e spontaneo dell'azione delittuosa: se l'interruzione è dovuta a fattori esterni che rendono la prosecuzione impossibile o troppo rischiosa, non si applica l'esimente.
- Nei reati in cui il tentativo può produrre direttamente l'evento (reati di danno a forma libera), la desistenza è praticabile solo prima che siano posti in essere gli atti idonei a far decorrere il meccanismo causale dell'evento; quando tali atti sono compiuti si configura tentativo punibile.
- L'accertamento della conoscenza della lingua e della conoscenza del procedimento è valutazione di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se correttamente e plausibilmente motivato: la prova di elezione di domicilio, nomina difensori o sottoposizione a misura cautelare costituisce forte indizio di consapevolezza del procedimento.
- L'elezione di domicilio obbliga l'imputato a comunicare variazioni: se il domiciliatario rifiuta o è irreperibile la notifica può considerarsi impossibile e le notificazioni possono essere effettuate al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
- Per impugnare la definizione del processo in assenza occorre fornire prove concrete di ignoranza incolpevole dell'imputato; mere deduzioni o ricostruzioni alternative dei fatti che contrastano con coerente motivazione di merito non sono sufficienti in sede di legittimità.
- Le questioni di nullità relative a carenza di interprete o vizi formali nell'elezione di domicilio devono essere dimostrate con elementi oggettivi: l'assenza di tale prova porta al rigetto delle eccezioni e alla conferma delle notifiche e della regolarità del procedimento.
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