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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2676/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su tre motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 56, comma 3 c.p. (richiesta del riconoscimento della causa di non punibilità per desistenza volontaria) in quanto la ricorrente sostiene di aver desistito volontariamente dalla rapina; 2) nullità per mancata sospensione del giudizio di primo grado ai sensi degli artt. 420-quater e 604, comma 5-bis c.p.p., per presunta inesistenza della conoscenza del processo (domicilio eletto inesistente, mancanza di interprete); 3) analoga eccezione per la mancata sospensione del giudizio di appello e per la definizione del processo in sua assenza, per via della nullità dell'elezione di domicilio e dell'assenza di contatti tra imputata e difensore d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi principali ha ritenuto: il primo motivo manifestamente infondato perché i giudici di merito hanno accertato che la cessazione della condotta dipese da circostanze esterne (resistenza della direttrice) e che si era comunque realizzato un tentativo compiuto, rendendo inapplicabile l'esimente della desistenza volontaria; i secondi e terzo motivi infondati perché la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che la ricorrente conosceva la lingua italiana, aveva conoscenza del procedimento (elezione di domicilio e sottoposizione a misura cautelare) e che l'elezione di domicilio si era rivelata inidonea per irreperibilità, legittimando la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. Conseguentemente restano ferme le condanne di merito (pena di 2 anni di reclusione e multa di euro 600,00) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 56 comma 3 come applicabile solo quando l'abbandono dell'azione criminosa è volontario e impedisce il verificarsi dell'evento; non si applica se la condotta si arresta per cause esterne o quando il tentativo è compiuto (nei reati di danno la desistenza è possibile solo nella fase di tentativo incompiuto).

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di rapina; la Corte conferma che il tentativo compiuto di rapina integra responsabilità secondo le regole sul tentativo delittuoso.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione. Il collegio ha ritenuto i motivi formulati come reiterativi o manifestamente infondati e quindi inammissibili.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alle eccezioni sulla sospensione del processo: si tratta di norme funzionali alla tutela del diritto di difesa e alla sospensione in caso di impossibilità di partecipazione, ma la Corte territoriale ha valutato fattualmente che tali condizioni non ricorrevano.

  • art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen.

    Previsione procedurale richiamata dalla difesa in ordine alla sospensione del giudizio; la Cassazione ha ritenuto che non fosse applicabile in presenza della prova della conoscenza del procedimento e della regolare procedura notificatoria.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La Corte conferma che l'elezione di domicilio è dichiarazione ricettizia e che il rifiuto del domiciliatario o la sua irreperibilità rendono la scelta inidonea, permettendo di notificare al difensore (comma 4). L'obbligo di comunicare variazioni di domicilio ricade sull'imputato (comma 1).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, a sanzioni a favore della cassa delle ammende; applicata nel caso in esame con determinazione di euro 3.000.

Massime di principio

  • La desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56 c.p. richiede un abbandono libero e spontaneo dell'azione delittuosa: se l'interruzione è dovuta a fattori esterni che rendono la prosecuzione impossibile o troppo rischiosa, non si applica l'esimente.
  • Nei reati in cui il tentativo può produrre direttamente l'evento (reati di danno a forma libera), la desistenza è praticabile solo prima che siano posti in essere gli atti idonei a far decorrere il meccanismo causale dell'evento; quando tali atti sono compiuti si configura tentativo punibile.
  • L'accertamento della conoscenza della lingua e della conoscenza del procedimento è valutazione di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se correttamente e plausibilmente motivato: la prova di elezione di domicilio, nomina difensori o sottoposizione a misura cautelare costituisce forte indizio di consapevolezza del procedimento.
  • L'elezione di domicilio obbliga l'imputato a comunicare variazioni: se il domiciliatario rifiuta o è irreperibile la notifica può considerarsi impossibile e le notificazioni possono essere effettuate al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
  • Per impugnare la definizione del processo in assenza occorre fornire prove concrete di ignoranza incolpevole dell'imputato; mere deduzioni o ricostruzioni alternative dei fatti che contrastano con coerente motivazione di merito non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • Le questioni di nullità relative a carenza di interprete o vizi formali nell'elezione di domicilio devono essere dimostrate con elementi oggettivi: l'assenza di tale prova porta al rigetto delle eccezioni e alla conferma delle notifiche e della regolarità del procedimento.

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