Sentenza n. 706/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 292/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 292/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni del decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, ove non pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario. L'adempimento deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, da attivarsi su istanza del ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'attuazione coattiva del decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà è stato considerato titolo esecutivo idoneo a fondare la domanda di ottemperanza.
art. 37 d.l. 98/2011
Massime di principio
- L'inadempimento di un'amministrazione rispetto a un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà e notificato dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione legittima il creditore ad agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, nei limiti della giurisdizione prevista per l'esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario.
- In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo esecutivo entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, attivabile su istanza della parte vittoriosa.
- L'esecuzione del decreto ingiuntivo deve comprendere anche le spese legali liquidate dal giudice ordinario, salvo che risultino già corrisposte, e deve tenere conto degli importi eventualmente già versati.
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