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Sentenza

Sentenza n. 4966/2026 - Roma, Sezione 1

per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla Sentenza della Corte di Appello di Roma - Sez. I Civile - n. 6788/2019 pubbl. il 07/11/2019, Repert. n. 7608/2019 del 07/11/2019 all'esito del giudizio n.ro 1735/2011 R.G.

Giustizia amministrativa202515764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato civile recante condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di euro 20.142,00, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6788/2019, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di euro 20.142,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 16 aprile 2008 fino al soddisfo. Il ricorso è stato notificato il 22 dicembre 2025. L’Amministrazione, pur regolarmente evocata, non si è costituita. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il 27 febbraio 2026 la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva corrisposto euro 25.501,27, somma comprensiva del capitale e degli interessi dovuti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse integralmente soddisfatto il credito riconosciuto dal giudicato. Ha posto le spese di lite a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché l’esecuzione è avvenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguirla.

Norme richiamate

  • art. 1284 c.c.

    interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., decorrenti dal 16 aprile 2008 sino al soddisfo

    La sentenza civile posta in esecuzione aveva riconosciuto gli interessi legali sul capitale dovuto, dalla data indicata nel giudicato fino all’integrale pagamento.

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l’esecuzione del giudicato; il testo non richiama espressamente gli articoli, ma il rimedio è quello disciplinato dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato, intervenuto durante il processo, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, anche se la domanda di ottemperanza diviene improcedibile per l’avvenuto pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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