Sentenza n. 1152/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza quanto alla statuizione sulle spese di lite, del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Fermo n. 192/2024, pubblicata in data 13/09/2024 all'esito del giudizio R.G. n. 329/2024, a mezzo della quale l'Amministrazione resistente è stata condannata a rifondere ai ricorrenti, quali procuratori antistatari, le spese legali ivi liquidate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo, sancito dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 192/2024, di rifondere ai difensori antistatari le spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, quali difensori antistatari nel giudizio civile definito dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 192/2024, pubblicata il 13 settembre 2024, hanno chiesto l'ottemperanza al capo che condannava l'Amministrazione a rifondere loro le spese di lite. Hanno dedotto che la sentenza era divenuta definitiva per mancata impugnazione, era stata notificata in forma esecutiva e che, decorso senza pagamento il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero era rimasto inadempiente. Hanno chiesto il pagamento, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: ha accertato la definitività del giudicato e la procedibilità dell'azione, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica senza pagamento. Ha riconosciuto che il difensore dichiarato antistatario è legittimato a promuovere l'ottemperanza per le spese liquidate in suo favore, poiché la statuizione instaura un rapporto obbligatorio diretto con l'Amministrazione soccombente. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire integralmente il capo sulle spese, detratte eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che, se attivato dal creditore dopo la scadenza del termine, dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni. Ha respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendola non necessaria in presenza della nomina del commissario e manifestamente eccessiva rispetto all'esiguità del debito. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato di condanna al pagamento.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria del pagamento, la sola nomina del Commissario ad acta. ed essendo escluso l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
La penalità di mora può essere negata quando la nomina del commissario ad acta è sufficiente ad accelerare l'adempimento e, in ragione dell'esiguità del debito, la misura risulterebbe eccessivamente afflittiva o manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il difensore dichiarato antistatario è legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della condanna alle spese liquidate in suo favore, poiché tale statuizione instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e l'Amministrazione soccombente.
- L'ottemperanza per una condanna al pagamento di somme a carico di un'Amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione senza che sia intervenuto il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta è sufficiente a favorire l'adempimento e l'esiguità del debito rende la penalità eccessivamente afflittiva o manifestamente iniqua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2698/2026 - Catania, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2702/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 5777/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 5788/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4590/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4601/2026 - Milano, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →