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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22026/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per varie ragioni: (i) vizio nella valutazione della prova e mancata indicazione del collegamento tra utenze/intercettazioni e la persona del Ragniolo (art. 191 e richiamo implicito all'art. 192 c.p.p.); (ii) errata qualificazione giuridica dei fatti (sostengono che molte condotte dovevano essere qualificate come furto con strappo ex art. 624-bis c.p. e non rapina); (iii) censura sulla sussistenza della recidiva e sul regime di concessione/parametrazione delle circostanze attenuanti generiche; (iv) Genovese ha contestato il riconoscimento testimonial e ha dedotto travisamento della prova per il capo h); (v) Di Vicino ha censurato il calcolo degli aumenti in continuazione (art. 81, comma 3 cod. pen.) sostenendo che superano i limiti legali.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha ritenuto che molte doglianze siano in realtà richieste di riconsiderazione del merito o valutazioni alternative della prova, non ammesse in Cassazione. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione probatoria del giudice di merito (uso della geolocalizzazione dei cellulari trovati in possesso degli imputati, riconoscimenti informali in indagine, ammissioni di alcuni imputati) e condiviso la qualificazione dei fatti come rapina. Quanto alle censure sul calcolo della continuazione e sulle attenuanti/recidiva, la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e non idonee a dimostrare irragionevolezza. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento a norma dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    art. 191, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa ma, secondo la Corte, il motivo era generico e confondeva la disciplina delle prove illegittimamente acquisite con la valutazione della prova; il richiamo è stato ritenuto aspecifico e inidoneo a fondare il ricorso.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192 cod. proc. pen. (richiamato nel motivo)

    La Corte ricorda che le censure sulla valutazione delle risultanze probatorie riconducibili all'art. 192 non sono deducibili in Cassazione come vizio di diritto: la rilettura del merito è preclusa e tali doglianze sono inammissibili.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. (menzionati in giurisprudenza citata)

    La Corte richiama i limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso (lett. c ed e) e sottolinea che non si può eludere tali limiti con doglianze generiche sulla valutazione della prova.

  • artt. 110 e 628 cod. pen.

    artt. 110, 628 comma primo e terzo n. 1, cod. pen.

    Norme sostanziali usate per l'imputazione (concorso di persone e rapina): la Corte di appello aveva ritenuto provata la rapina e la partecipazione degli imputati; la Cassazione non ha disatteso tale valutazione.

  • art. 624-bis cod. pen.

    art. 624-bis cod. pen. (richiamato dalla difesa per riqualificazione)

    La difesa sosteneva la riqualificazione come furto con strappo; la Corte ha invece confermato la qualificazione come rapina, richiamando la giurisprudenza sul discrimine tra violenza diretta alla persona e violenza diretta alla cosa.

  • art. 81, comma 3, cod. pen.

    art. 81, comma terzo, cod. pen.

    Invocato per contestare il calcolo degli aumenti in continuazione: la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di un concreto calcolo critico, quindi inammissibili; il giudice del merito ha motivato coerentemente l'aumento.

  • art. 533 e 546 cod. proc. pen.

    art. 533 e 546 cod. proc. pen. (richiamati dalla difesa)

    Richiamati in relazione ai criteri di motivazione e impugnazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente e non manifestamente illogica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e per imporre il versamento conseguente all'inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito o una semplice alternativa interpretativa delle prove: i motivi generici che chiedono una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili.
  • Le censure fondate sulla presunta errata valutazione dell'art. 192 c.p.p. (criteri di valutazione della prova) non possono essere dedotte come violazione di legge in Cassazione; è richiesta una specifica, manifestamente illogica o contraddittoria carenza di motivazione.
  • Il riconoscimento informale effettuato in fase di indagine può essere utilizzato in giudizio se il teste conferma di aver operato tale riconoscimento e la valutazione resta nel libero convincimento del giudice del merito.
  • Collegamenti indiziari oggettivi (es. ritrovamento di cellulari, geolocalizzazione, corrispondenza di targhe, ammissioni parziali degli imputati) rafforzano la persistenza delle decisioni di merito e rendono più difficile la censura in Cassazione.
  • Le contestazioni sul calcolo degli aumenti in continuazione o sulla prevalenza/ equivalenza delle circostanze attenuanti richiedono una precisa indicazione numerica e una motivazione puntuale: deduzioni generiche sono insufficienti e inammissibili.
  • Qualora si voglia impugnare in Cassazione una motivazione, occorre mirare a dimostrarne la manifesta illogicità, la contraddittorietà o l'omissione di elementi essenziali; semplici divergenze di apprezzamento sono inammissibili.

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