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Sentenza

Sentenza n. 1020/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: deliberazione di ricusazione dell’intera lista civica dalle elezioni comunali, fondata sull’esclusione di tre candidature e sul conseguente mancato raggiungimento del numero minimo di candidati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato sindaco)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato con il rito speciale di cui all’art. 129 c.p.a. la deliberazione con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale aveva ricusato la lista presentata per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. La lista, presentata nei termini e corredata della documentazione richiesta, comprendeva otto candidati alla carica di consigliere, oltre al candidato sindaco. La Sottocommissione aveva escluso tre candidati: due perché le dichiarazioni di accettazione erano composte da due fogli spillati, con sottoscrizione apposta soltanto sul secondo, e il terzo perché la dichiarazione sarebbe stata prodotta in copia. Ritenendo così non raggiunto il numero minimo di sette candidati richiesto per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, aveva ricusato l’intera lista. Il ricorrente ha dedotto l’irragionevole applicazione di un formalismo espulsivo, l’erronea valutazione delle dichiarazioni sottoscritte su più fogli, il difetto di istruttoria, la violazione dei principi di proporzionalità e favor partecipationis e la lesione dei diritti politici dei candidati e degli elettori. Il giudice ha inoltre rilevato che l’istanza cautelare non è autonomamente ammissibile nel rito ex art. 129 c.p.a., essendo assorbita dalla decisione immediata sul merito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la deliberazione di ricusazione, ammettendo la lista alla competizione elettorale. Ha ritenuto illegittime le esclusioni dei due candidati le cui dichiarazioni erano articolate su due pagine. Pur riconoscendo che la mera spillatura non garantisce, di per sé, la connessione materiale tra più fogli, il Collegio ha valorizzato le circostanze concrete: continuità discorsiva tra le pagine, identità di formato, intestazione e contenuto rispetto al modulo predisposto dall’Amministrazione, assenza di autonomia documentale delle singole pagine, firma apposta nello spazio previsto dall’Amministrazione sulla seconda pagina e autenticazione del pubblico ufficiale riferibile all’intero documento. Tali elementi escludevano ogni ragionevole dubbio sull’unitarietà dell’atto e sulla riferibilità dell’intera dichiarazione al candidato. La Sottocommissione aveva quindi trasformato un’irregolarità meramente formale e astrattamente ipotetica in causa espulsiva, senza considerare la struttura concreta dei documenti e senza adeguata istruttoria. Riconosciuta la validità delle due candidature, la lista conservava il numero minimo di candidati previsto dall’art. 71, comma 3, d.lgs. 267/2000; veniva così meno il presupposto della ricusazione dell’intera lista. Le censure riguardanti il terzo candidato sono state dichiarate assorbite perché non decisive. L’istanza cautelare è stata ritenuta incompatibile con il rito elettorale speciale e assorbita dalla pronuncia di merito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.a.

    Il rito speciale relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio è caratterizzato da particolare celerità e mira alla definizione immediata del merito; non prevede una fase cautelare autonoma, sicché l’istanza cautelare è assorbita dalla decisione sul ricorso.

  • art. 71, comma 3, d.lgs. 267/2000

    Per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti è richiesto un numero minimo di sette candidati alla carica di consigliere comunale; la ricusazione dell’intera lista è legittima solo se esclusioni effettivamente valide fanno scendere il numero dei candidati al di sotto di tale soglia.

Massime di principio

  • Nel procedimento elettorale preparatorio, l’esclusione di una lista per mancato raggiungimento del numero minimo di candidati presuppone che le esclusioni individuali siano effettivamente accertate e giuridicamente valide; non può fondarsi su irregolarità meramente formali prive di incidenza sostanziale sulla genuinità e riferibilità delle candidature.
  • La dichiarazione di accettazione della candidatura composta da più pagine può costituire un unico atto, anche se la sottoscrizione è apposta soltanto sull’ultima pagina, quando la continuità logico-discorsiva, la struttura del modulo amministrativo, la non autosufficienza delle singole pagine e l’autenticazione del pubblico ufficiale rendano certa la riferibilità dell’intero contenuto al dichiarante.
  • La mera spillatura di più fogli non garantisce, da sola, la connessione materiale tra le pagine di un documento; tuttavia, l’inidoneità astratta della graffettatura non consente di disconoscere l’unitarietà dell’atto quando ulteriori elementi oggettivi escludano concretamente ogni dubbio sulla sua composizione e paternità.
  • L’amministrazione elettorale non può sanzionare con l’esclusione una modalità documentale derivante dalla struttura del modello da essa stessa predisposto, se il candidato ha sottoscritto e autenticato la dichiarazione nello spazio previsto e la volontà elettorale risulta sostanzialmente certa; il formalismo deve essere interpretato alla luce del favor partecipationis e della proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleDecisione e riti speciali
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiTutela cautelare

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