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Ordinanza

Ordinanza n. 2473/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris, ritenendo che l'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 non sia applicabile alle opere realizzate sine titulo su un bene demaniale. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, non ravvisando un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche n. 422/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi della proprietaria delle opere hanno appellato la sentenza del TAR Marche e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda opere realizzate sine titulo su un bene demaniale e l'applicabilità dell'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. Gli appellanti hanno prospettato l'esigenza di evitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'esecuzione della sentenza impugnata; tuttavia, il testo non specifica gli ulteriori motivi di appello né le censure articolate contro la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 380/2001

    non applicabile ad opere realizzate sine titulo su bene demaniale

    La disposizione non trova applicazione alle opere prive di titolo realizzate su un bene demaniale.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

Massime di principio

  • L’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile alle opere realizzate sine titulo su un bene demaniale.
  • La tutela cautelare in appello deve essere negata quando manchi il fumus boni iuris, anche indipendentemente dall’accertamento del periculum in mora.
  • L’esecuzione del provvedimento impugnato non giustifica la sospensione cautelare in assenza di un danno grave e irreparabile concretamente prospettato e ravvisabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPatrimonio e alienazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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