Cassazione Penale, Ordinanza n. 13249/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna pronunciata nei precedenti gradi è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erroneo riconoscimento della propria responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non si confronta in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, non specifica puntualmente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto ed è dunque generico e aspecifico. Per tale ragione la censura viene ritenuta non deducibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come base normativa della contestazione, in concorso con la norma del codice della strada indicata nel capo d'imputazione.
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice alla quale è ricondotta la condotta oggetto di condanna.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile perché presentato con motivo generico e aspecifico, non adeguatamente confrontato con la sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando il motivo si risolve in deduzioni generiche e non specifiche, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza di violazione di legge e vizio di motivazione deve individuare con precisione gli errori giuridici o argomentativi della decisione di merito; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva dell'affermazione di responsabilità.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della responsabilità quando la sentenza impugnata risulta logicamente e giuridicamente congrua; il ricorso deve quindi misurarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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