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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30972/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di rivendicazione proposta da alcuni soggetti che assumevano di essere proprietari esclusivi di una canna fumaria, di un comignolo e di un muro pertinenti a un immobile in Rovato. Chiedevano l’accertamento dell’illegittimo utilizzo di tali beni da parte del vicino, la riduzione in pristino, la messa in sicurezza del pilastro portante interessato da una parziale demolizione e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accertato la comproprietà del muro divisorio e aveva inibito l’uso della canna fumaria e del comignolo da parte del convenuto. In appello, la Corte territoriale aveva confermato il rigetto dell’appello principale ma, accogliendo parzialmente l’appello incidentale del convenuto, aveva eliminato l’inibitoria all’uso della canna fumaria, ritenendo che dagli atti non risultasse una specifica domanda di divieto di uso della canna fumaria, bensì solo una richiesta subordinata di pagamento dell’equivalente economico. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: nullità della sentenza per contraddittorietà intrinseca; omesso esame di fatto decisivo e violazione delle norme sul litispendenza/giudicato; omessa pronuncia su domande di inibitoria e ripristino; violazione delle norme su interesse ad agire, buona fede, diligenza e responsabilità aquiliana; violazione delle norme sulla prova e sulla rivendicazione/proprietà. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, perché la Corte d’appello aveva illogicamente escluso la responsabilità del vicino e la sua obbligazione di ripristino/messa in sicurezza nonostante gli accertamenti tecnici avessero evidenziato che la parziale demolizione del pilastro, avvenuta dal lato della sua proprietà e funzionale al suo migliore godimento del camino, aveva compromesso la stabilità e la sicurezza dei luoghi. La richiesta di messa in sicurezza era stata considerata dalla Cassazione già compresa nelle domande introduttive. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell’annullamento è stata individuata nella contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso la responsabilità del convenuto e l’obbligo di messa in sicurezza pur in presenza di accertamenti tecnici che collegavano il pregiudizio all’utilizzazione della struttura dal lato di sua proprietà e al vantaggio da essa tratto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione che si risolvano in irriducibile contraddittorietà o manifesta illogicità nei limiti rilevanti in cassazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque intrinsecamente contraddittoria

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione a possibili contrasti tra giudicati o pendenza di cause

  • art. 273 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti connessamente al tema del contrasto tra giudicati o della simultanea pendenza

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio della domanda e alla proponibilità delle pretese azionate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione al contraddittorio e al principio di partecipazione delle parti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta omessa pronuncia sulle domande di inibitoria e ripristino

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti contro l’affermazione di sopravvenuto difetto di interesse ad agire

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza nei rapporti tra contigue proprietà

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato per la diligenza qualificata che sarebbe stata esigibile dal convenuto

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale base della responsabilità risarcitoria per il pregiudizio cagionato

  • art. 2051 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la responsabilità da cose in custodia

  • art. 2053 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione ai danni da rovina o difetto di edificio/pilastro

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove e il mancato rilievo delle risultanze tecniche

  • art. 948 c.c.

    richiamato per l’azione di rivendicazione della proprietà dei beni

  • art. 934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di accessione e incorporazione delle opere al suolo o alla costruzione

  • art. 1102 c.c.

    richiamato nella sentenza per chiarire che l’uso della cosa comune è consentito se non altera la destinazione, non impedisce il pari uso altrui e non pregiudica stabilità e sicurezza

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per individuare il contenuto delle conclusioni e delle domande formulate in corso di causa

Massime di principio

  • L’appoggio o l’utilizzazione di una canna fumaria su muro comune è lecita solo se conforme alla destinazione della cosa comune e se non impedisce il pari uso agli altri partecipanti, non altera il decoro architettonico e non compromette la stabilità o la sicurezza dell’edificio.
  • Quando un intervento eseguito dal lato di una proprietà o funzionalmente al suo godimento determina un pregiudizio strutturale accertato tecnicamente, la responsabilità e l’obbligo di ripristino non possono essere esclusi solo perché non sia stata individuata con certezza la persona fisica che ha materialmente eseguito la demolizione.
  • La domanda di messa in sicurezza e di rimessione in pristino va interpretata in modo sostanziale, verificando se essa sia già compresa nelle conclusioni introduttive e non limitandosi a una lettura formalistica delle espressioni utilizzate in atto.
  • In cassazione è censurabile la sentenza che, pur richiamando le risultanze tecniche, pervenga a una conclusione logicamente incompatibile con esse e ne faccia derivare l’esclusione di responsabilità senza adeguata coerenza argomentativa.
  • La statuizione sull’inibizione dell’uso di una cosa comune o di un manufatto contiguo deve corrispondere alle domande effettivamente proposte; tuttavia, ove la domanda di tutela sostanziale includa anche il ripristino della sicurezza, il giudice non può omettere di pronunciarsi su tale profilo sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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