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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39505/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso la condanna del Tribunale di Castrovillari (1/10/2019) per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30/4/1992 n.285 commesso l'11/11/2016. Nel ricorso per cassazione censurava l'erronea applicazione delle norme sul computo dei termini, in particolare l'art.172, comma 4, cod. proc. pen. (secondo cui non si computa l'ora o il giorno in cui ha inizio la decorrenza), nonché violazioni degli artt.591, comma 1, lett. c) e 585, comma 2, lett. b) c.p.p. relativi alla disciplina dell'impugnazione e della sua ammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa di estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art.129 c.p.p., dato che il termine massimo di prescrizione (anni cinque, in base agli artt.157 e 161 c.p.) era spirato rispetto al fatto commesso l'11/11/2016, anche computando le sospensioni intervenute. Non sussistendo i presupposti per un'assoluzione di merito (non emerge dagli atti l'insussistenza del fatto), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Tettamanti) circa l'immediata applicabilità della causa estintiva che esclude l'inevitabile rinvio al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art.186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285

    Fattispecie penale contestata al ricorrente (norma del codice della strada relativa alla guida in particolari condizioni); qui indicata come il reato per cui era stato condannato il 11/11/2016.

  • art.172, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina del computo dei termini processuali (non si computa l'ora o il giorno in cui ha inizio la decorrenza); era al centro della censura del ricorrente sulla presunta errata applicazione nel calcolo dei termini per proporre l'appello.

  • art.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che riguarda i presupposti e le modalità di impugnazione in sede penale (richiamata dal ricorrente fra le norme invocate a fondamento della censura sull'ammissibilità dell'appello).

  • art.585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    Ulteriore norma del codice di procedura penale richiamata dal ricorrente in relazione ai termini e alle condizioni di proposizione dell'appello; la censura mirava a dimostrare un errore nella valutazione della tempestività.

  • art.129, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio cause di estinzione della punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata; la Corte l'ha applicato per dichiarare l'estinzione per prescrizione intervenuta.

  • artt.157 e 161, cod. pen.

    Principi e regole sul decorso della prescrizione (durata massima e computo con eventuali sospensioni); applicati dalla Corte per ritenere estinto il reato entro il termine massimo di cinque anni.

  • Sezioni Unite, sent. n.35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che, quando è intervenuta una causa estintiva del reato, il giudice che annulla non può rinviare con effetto di far proseguire il processo, dovendosi invece dichiarare immediatamente l'estinzione; richiamata per motivare l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se, durante l'iter di impugnazione, interviene la prescrizione del reato, il giudice di legittimità può rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione della punibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p.
  • L'accertamento della prescrizione richiede il calcolo del termine previsto dal codice penale (es. artt.157 e 161 c.p.) tenendo conto delle sospensioni: se il termine massimo è spirato, il reato si estingue anche se l'impugnazione inizialmente è stata ritenuta inammissibile.
  • In presenza di una causa estintiva sopravvenuta, l'annullamento senza rinvio è imposto dalla necessità di applicare immediatamente la causa estintiva; non è compatibile un rinvio che impedirebbe tale immediata declaratoria (orientamento Sez. Un.).
  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi al merito con una pronuncia di assoluzione a meno che dagli atti non emerga in modo palese l'insussistenza del fatto (art.129, comma 2, c.p.p.); altrimenti si dichiara l'estinzione per prescrizione se presente.
  • Le questioni formali relative al computo dei termini (es. art.172 c.p.p.) sono rilevanti, ma perdono efficacia pratica quando sussiste un'intervenuta causa estintiva che annulla la punibilità del fatto.
  • Chi impugna deve porre attenzione al calcolo dei termini processuali, ma deve altresì considerare che, in caso di prescrizione sopravvenuta, anche eventuali vizi di ammissibilità dell'impugnazione possono diventare irrilevanti rispetto all'esito sostanziale.

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