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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05272/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 17/03/2025 del Tribunale di Milano, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo un motivo centrato sulla ravvisabilità di un dubbio circa la destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la qualificazione del fatto e la riconducibilità della condotta alla fattispecie di detenzione di droga a fini di cessione, ma la Corte ha rilevato che tale censura non rientra nei casi di ammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che non emergeva con evidenza l'erroneità della contestazione dal tenore dell'imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza proposta contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. non era riconducibile ad alcuno dei presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., neppure sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto. Ha inoltre ritenuto che la decisione potesse essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti; in tale contesto il sindacato di legittimità è soggetto ai limiti specifici previsti dalla disciplina del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    I motivi di ricorso avverso sentenza di patteggiamento sono ammissibili solo nei casi tassativamente previsti; una doglianza sul dubbio in ordine alla destinazione della droga allo spaccio non vi rientra, salvo l'evidenza dell'erroneità della qualificazione del fatto, qui esclusa.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto possibile la decisione de plano, senza formalità ulteriori, trattandosi di ricorso inammissibile.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione di profili di colpa.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito o della prova sulla destinazione della sostanza stupefacente.
  • La doglianza sulla qualificazione del fatto è ammissibile solo quando l'erroneità della contestazione emerga con evidenza dal tenore dell'imputazione; in mancanza di tale evidenza, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può provvedere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale

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