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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23597 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro suppletiva, sostenendo che fosse carente di motivazione, che mancasse la prova dell'atto presupposto e che il diritto alla riscossione fosse prescritto ai sensi degli artt. 76 e 78 del D.P.R. n. 131/1986. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il motivo relativo alla carenza di motivazione della sentenza di primo grado e della cartella, ritenendo che quest'ultima non consentisse di comprendere adeguatamente la pretesa fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale valutazione, sostenendo che la cartella indicava l'importo, la causale, l'atto registrato e la sentenza presupposta, elementi sufficienti a identificare la pretesa.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione della contribuente relativa alla tardività del ricorso, ritenendo valida la notifica effettuata entro il termine, nonostante l'errore materiale nella denominazione della società, poiché il destinatario era comunque individuabile. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate relativo alla motivazione della sentenza di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che, quando la cartella costituisce un atto di riscossione fondato su un precedente accertamento divenuto definitivo, non deve contenere una nuova e autonoma motivazione analitica: è sufficiente che riporti elementi univoci per individuare l'atto presupposto e consentire al contribuente di controllare la legittimità della riscossione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Roma, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle questioni rimaste assorbite, inclusa la prescrizione, oltre che sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, artt. 76 e 78

    La contribuente ha invocato tali disposizioni per sostenere la prescrizione del diritto dell'Amministrazione alla riscossione dell'imposta di registro. La questione non è stata definitivamente decisa dalla Corte, essendo stata rimessa al giudice del rinvio.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    La norma riguarda il contenuto e la motivazione della sentenza tributaria. Il motivo dell'Agenzia relativo alla sua violazione è stato dichiarato inammissibile per errata individuazione del vizio denunciato e perché la CTR aveva comunque svolto una valutazione di merito.

  • L. n. 241/1990, art. 3

    Impone l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto rispettato tale obbligo attraverso i riferimenti contenuti nella cartella all'atto registrato e alla sentenza presupposta.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche. La Corte ha chiarito che, per una cartella meramente esecutiva fondata su un accertamento definitivo, è sufficiente l'indicazione univoca dell'atto presupposto.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    Per la validità del ruolo e della cartella è sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano di individuare l'atto presupposto e di verificare la legittimità della riscossione.

  • Codice civile, art. 2946

    La CTR aveva ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione. La Corte di cassazione non ha definito la questione, disponendone il riesame da parte del giudice del rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Disciplina il termine annuale per l'impugnazione delle sentenze nella formulazione applicabile al caso. La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, considerando perfezionata la notifica alla data del primo tentativo effettuato entro il termine.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento è fondata su un precedente avviso di accertamento o su una sentenza divenuta definitiva, essa svolge normalmente una funzione esecutiva e non deve ripetere integralmente la motivazione dell'accertamento.
  • La cartella deve comunque contenere riferimenti sufficientemente chiari e univoci all'atto presupposto, come numero, data, natura dell'imposta e sentenza o accertamento di riferimento, così da consentire al contribuente di identificare la pretesa e verificarne la legittimità.
  • Se la cartella è invece il primo atto con cui l'Amministrazione manifesta la pretesa tributaria, deve essere motivata come un vero atto impositivo e indicare gli elementi essenziali della pretesa.
  • Un errore materiale nella denominazione del destinatario non determina necessariamente l'invalidità della notifica se, in concreto, il destinatario effettivo resta individuabile senza incertezza.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva alla parte ricorrente: il giudice del rinvio deve riesaminare le questioni ancora rilevanti, comprese quelle non decise o assorbite.
  • La prescrizione della riscossione deve essere valutata in relazione alla specifica imposta, agli atti interruttivi e alla disciplina applicabile; il fatto che la cartella sia valida sotto il profilo motivazionale non esclude di per sé un'eventuale prescrizione.

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