Cassazione Civile, Sentenza n. 17344/2020 del 19/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Edilgamma aveva impugnato una cartella di pagamento notificata da Equitalia contestando l'omessa notifica del prodromico avviso bonario, carenza di motivazione e difetto di notifica degli atti presupposti; la CTP aveva accolto il ricorso per irregolarità della notifica. La CTR ha respinto i gravami per motivi formali (mancanza di specifica indicazione dei motivi dell'appello ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992). Equitalia ha proposto ricorso per cassazione censurando, tra l'altro, il mancato esame della prova di regolare notifica (consegna alla moglie) e la mancata valutazione della propria legittimazione passiva. L'Agenzia delle Entrate ha poi proposto autonomo ricorso ma fuori dal termine utile e senza la forma incidentale prevista.
La decisione
I ricorsi sono stati riuniti d'ufficio ma dichiarati inammissibili. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile per tardività e per non avere i requisiti per la conversione in ricorso incidentale (oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del primo ricorso). Quanto al ricorso della concessionaria, la Corte ha ritenuto le censure inammissibili: la prima non contestava il vero motivo decisorio della CTR (che aveva rigettato gli appelli per inammissibilità ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992) e la seconda avrebbe dovuto essere proposta come "error in procedendo" (omessa pronuncia su legittimazione passiva) e non come vizio di diritto sostanziale o di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Conseguentemente è stato confermato l'esito favorevole ad Edilgamma; Equitalia e l'Agenzia sono state condannate alla refusione delle spese processuali della resistente. Inoltre la Corte ha richiamato l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 in ordine al versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte della concessionaria quando dovuto.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
Dispositivo che impone la riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza; la Corte ha riunito d'ufficio i ricorsi ai sensi di tale norma
art. 371 c.p.c.
Disciplina del ricorso incidentale: la Corte richiama che le parti che avrebbero dovuto proporre ricorso incidentale non possono proporre autonomo ricorso fuori termine
art. 333 c.p.c.
Richiamata in relazione all'art. 371 per i limiti alla forma dell'impugnazione incidentale nelle controversie con pluralità di parti
art. 53 d.lgs. 546/1992
Norma che richiede l'indicazione dei motivi specifici dell'appello: la CTR ha fondato il rigetto sulla mancanza di enunciazione delle ragioni dell'appello, e la Corte di cassazione ha ritenuto che tale motivo decisorio non sia stato adeguatamente censurato in cassazione
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Norme che indicano i vizi da impugnare in cassazione (omessa/insufficiente motivazione e omesso esame di documentazione decisiva): la Corte ha ritenuto che tali censure non fossero adeguate quando la sentenza impugnata si era basata su un vizio di inammissibilità e non su valutazioni di merito
artt. 139 e ss. c.p.c.
Regole sulla notifica degli atti per il processo civile (metodo di consegna a persona diversa): la Corte segnala che la CTR non ha affrontato il merito della regolarità della notifica poiché aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello
art. 10 d.lgs. 546/1992
Norma richiamata dalla concessionaria tra i motivi di cassazione (violazione dell'art. 10), ma la Corte non ha esaminato il merito della violazione sostanziale dato il carattere procedurale della decisione impugnata
art. 112 c.p.c.
Richiamata rispetto all'errore in procedendo: la mancata pronuncia su questione (es. legittimazione passiva) deve essere dedotta come vizio di procedimento e non come omissione di motivazione ai sensi dell'art. 360 n.5
art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte ha attestato i presupposti per il versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte della concessionaria ove dovuto
Massime di principio
- Quando più parti possono impugnare la stessa sentenza, i ricorsi devono essere riuniti; chi intende proporre un ricorso incidentale deve rispettare i termini (conversione di un ricorso autonomo in incidentale è ammissibile solo entro 40 giorni dalla notifica del primo ricorso).
- Se la decisione del giudice di merito è fondata su un vizio di inammissibilità (es. carenza dei motivi di appello ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992), il ricorrente in cassazione deve censurare quel preciso motivo decisorio e non soltanto contestare questioni di merito o fatti che il giudice non ha esaminato.
- L'omessa pronuncia del giudice su una questione processuale (es. legittimazione passiva) va dedotta in cassazione come errore in procedendo/violazione delle regole del processo (art. 112 c.p.c.), non come vizio di motivazione o violazione di norma sostanziale ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Le censure per omesso esame di documentazione o per insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5) richiedono che il giudice del merito abbia effettivamente esaminato la questione e la decisione; non sono lo strumento corretto per impugnare decisioni di inammissibilità procedurale.
- In contestazioni sulla validità della notifica (consegna a terzi, avviso bonario ecc.), è fondamentale portare in sede di impugnazione la contestazione specifica e provare la regolarità della notifica; tuttavia, se il giudice d'appello non entra nel merito per motivi procedurali, il tema resta irrisolto e va dunque affrontato con la censura procedurale appropriata in Cassazione.
- Le parti concessionarie che perdono il gravame possono essere esposte a condanna per spese e, se previsto, a versamenti aggiuntivi di contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.
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