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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33906 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania, denunciando l'insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR aveva rigettato l'accertamento ritenendo decisiva la congruità della contribuente con lo studio di settore, senza esaminare adeguatamente gli elementi presuntivi indicati dall'Ufficio: quantità di materie prime acquistate, rimanenze, prezzi medi praticati, percentuali di sfrido della carne e del pesce, mancata produzione delle ricevute di vendita e differenze rispetto all'accertamento relativo a un altro ristorante della contribuente. La contribuente aveva inoltre eccepito la tardività del ricorso per cassazione, eccezione respinta perché la notificazione risultava tempestiva dalla data di consegna del plico all'ufficio postale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR. Ha chiarito che la conformità agli studi di settore non impedisce, di per sé, un accertamento analitico-presuntivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, quando emergano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche concrete dell'attività. La CTR non aveva spiegato adeguatamente perché gli sfridi non fossero stati considerati correttamente né perché l'impiego di parametri diversi per un altro ristorante rendesse inattendibile l'accertamento. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    Consente l'accertamento analitico-presuntivo del reddito d'impresa sulla base di elementi presuntivi idonei, anche quando la contabilità sia formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile.

  • Legge n. 146 del 1998, art. 10, comma 9

    La norma non può essere interpretata nel senso di impedire qualsiasi accertamento nei confronti del contribuente congruo con lo studio di settore; la congruità non esclude altri strumenti accertativi fondati su gravi incongruenze concrete.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito dalla Legge n. 427 del 1993

    Gli studi di settore costituiscono soltanto uno degli strumenti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria; l'accertamento può basarsi anche su ulteriori elementi presuntivi che evidenzino ricavi dichiarati non attendibili.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Il termine lungo per impugnare è stato considerato rispettato, poiché ai fini della notificazione a mezzo posta rileva la data di consegna del plico al servizio postale, non quella della successiva spedizione materiale da parte dell'ufficio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nella formulazione anteriore alla riforma del 2012

    Consente di censurare in cassazione l'insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo. Il giudice deve spiegare il percorso logico attraverso il quale valuta gli elementi probatori, non limitarsi a conclusioni apodittiche.

Massime di principio

  • La congruità con lo studio di settore non rende automaticamente inattaccabile la dichiarazione: l'Amministrazione può procedere con altri metodi presuntivi se dispone di elementi concreti e gravi, come sproporzioni tra acquisti, rimanenze, consumi e ricavi dichiarati.
  • Un giudice può privilegiare alcuni elementi di prova rispetto ad altri, ma deve indicare in modo comprensibile le ragioni della scelta e confrontarsi con gli elementi decisivi prospettati dalla parte.
  • Quando l'accertamento considera percentuali di sfrido, consumi o altri parametri tecnici, la contestazione deve indicare specificamente perché tali parametri siano errati o applicati in modo inattendibile; una negazione generica non è sufficiente.
  • Il confronto con altri esercizi commerciali dello stesso contribuente può essere utile, ma le eventuali differenze di località, dimensioni, clientela, prezzi e metodo di calcolo devono essere analizzate concretamente e non soltanto affermate.
  • In sede di legittimità, una motivazione è insufficiente quando non ricostruisce il percorso logico-valutativo e si limita ad affermare che una prova manca o non è attendibile senza spiegare il perché.
  • Per le notificazioni a mezzo posta, ai fini della tempestività dell'impugnazione rileva normalmente la data in cui il notificante consegna il plico al servizio postale, purché tale consegna avvenga entro il termine previsto.

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