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Sentenza

Sentenza n. 2050/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 266/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alle ricorrenti il beneficio della carta del docente per le annualità 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 266/2024, notificata al Ministero il 6 novembre 2024, divenuta irrevocabile e munita di attestazione di giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere a ciascuna ricorrente la carta del docente per cinque annualità, per l'importo complessivo individuale di euro 2.500,00. Dedotto il mancato adempimento dell'Amministrazione, le ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la pretesa delle ricorrenti risultava adeguatamente documentata e che l'Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare alle ricorrenti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudice ordinario, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. È stato escluso ogni compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La motivazione sulle spese ha valorizzato il carattere seriale della controversia e il limitato impegno difensivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l'ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando il giudicato riconosce al privato una somma o un beneficio determinato e l'amministrazione non allega né dimostra di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e delimitandone i compiti esecutivi.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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