Cassazione Civile, Ordinanza n. 31659/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una ripresa a tassazione per IVA, IRES e IRAP relativa all'anno d'imposta 2013, fondata dall'Ufficio sul presunto coinvolgimento della società in una frode IVA. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che la contribuente avesse dimostrato di avere agito in buona fede e di avere adottato un livello di diligenza elevato nell'informarsi sull'effettiva esistenza e consistenza del soggetto economico con cui aveva intrattenuto rapporti commerciali, valorizzando la visura camerale, il certificato dei carichi pendenti e la verifica dei prezzi praticati. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 17, 19, comma 1, e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la buona fede della contribuente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 132 e 274 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando motivazione apparente e vizio di motivazione nella valutazione della documentazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la CTR avesse fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti o di frode IVA, grava sul contribuente l'onere di vincere la prova presuntiva del coinvolgimento consapevole, dimostrando di avere adottato la massima diligenza ragionevole e proporzionata al caso concreto nell'accertare l'esistenza e la consistenza del cliente o fornitore; nel caso concreto, la valutazione della CTR sui comportamenti concretamente tenuti dalla società costituiva apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente perché il giudice di merito aveva indicato i plurimi elementi posti a fondamento del convincimento e aveva svolto un bilanciamento tra le prove delle parti, rendendo controllabile la ratio decidendi. La Corte ha inoltre posto le spese a carico dell'Agenzia delle entrate e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura è stata prospettata come violazione di norme sostanziali in relazione all'apprezzamento della prova della buona fede nella vicenda IVA.
art. 17 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate in tema di IVA.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate in tema di detrazione IVA.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento IVA.
art. 2697 c.c.
Invocato per sostenere un'erronea ripartizione dell'onere della prova sulla buona fede del contribuente.
art. 360 n. 4 c.p.c.
motivo di nullità per motivazione apparente
La Corte ribadisce che il vizio ricorre solo quando manchino gli elementi posti a fondamento del convincimento o la loro disamina sia tale da impedire il controllo della ratio decidendi.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente e del requisito del giusto processo.
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati come parametri del vizio denunciato in relazione alla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il requisito di sinteticità e contenuto della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel contenzioso IVA relativo a operazioni contestate come frodatorie, l'amministrazione può fondarsi su una prova presuntiva del coinvolgimento consapevole del cessionario/committente, ma il contribuente può superarla dimostrando di avere svolto verifiche concrete e proporzionate, secondo la massima diligenza esigibile nel caso specifico.
- La valutazione circa l'adeguatezza delle verifiche compiute dal contribuente e la loro idoneità a escludere la consapevolezza della frode è apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di individuare gli elementi di fatto e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre se la decisione indica, sia pure sinteticamente, i plurimi elementi di prova considerati e svolge un effettivo bilanciamento tra le opposte allegazioni.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia correttamente individuato l'onere della prova e ne abbia apprezzato l'assolvimento alla luce delle risultanze istruttorie.
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