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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02267/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un avvocato aveva promosso davanti al Tribunale un procedimento ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere dal comune cliente il pagamento di ulteriori compensi per l’attività difensiva svolta in un giudizio amministrativo dinanzi al TAR, concluso con rigetto delle domande proposte contro il comune. L’avvocato sosteneva che il compenso già riconosciuto dall’ente fosse insufficiente perché la causa andava valorizzata non come controversia di valore indeterminabile, ma sulla base del valore economico dell’atto impugnato e della domanda risarcitoria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo la controversia di valore indeterminabile e comunque, anche considerando la domanda risarcitoria, già soddisfatta dalla somma corrisposta. Nel ricorso per cassazione l’avvocato deduceva: 1) nullità dell’ordinanza per avere il Tribunale deciso in composizione monocratica invece che collegiale, assumendo applicabile il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011; 2) violazione dei criteri di determinazione del valore della controversia e delle tariffe forensi, sostenendo che il contratto di programma e gli atti connessi avessero natura contrattuale e che il valore dovesse essere determinato anche in relazione al petitum risarcitorio; 3) ulteriore violazione delle norme sul valore della causa, contestando il ragionamento del Tribunale secondo cui, anche prendendo a riferimento il risarcimento richiesto, il compenso non avrebbe comunque superato quanto già versato dal comune e rilevando che l’ente aveva in realtà applicato spontaneamente tariffe riferite a uno scaglione più elevato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, trattandosi di ordinanza resa all’esito di un procedimento sommario di cognizione ordinario e non del rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, il mezzo di impugnazione corretto era l’appello ex art. 702-quater c.p.c. e non il ricorso per cassazione. Ha inoltre precisato che i compensi chiesti riguardavano prestazioni rese in un giudizio amministrativo, per le quali non opera il rito speciale di liquidazione previsto per le attività difensive svolte in giudizi civili o strettamente connesse ad essi. L’esame dei motivi di merito è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza del Tribunale di Bari fosse stata emessa all’esito di un procedimento sommario di cognizione ordinario, deciso dal giudice monocratico, e che quindi contro di essa dovesse proporsi appello, non ricorso per cassazione. Ha considerato irrilevante, ai fini del mezzo di impugnazione, l’eventuale corretto inquadramento del procedimento come rito speciale, applicando il principio dell’apparenza e valorizzando la qualificazione data dal giudice a quo. Conseguentemente, i motivi di censura sul collegio, sul valore della controversia e sulla liquidazione dei compensi sono stati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    La domanda era stata introdotta con ricorso sommario di cognizione, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il procedimento fosse stato trattato come sommario ordinario, con conseguente diverso regime delle impugnazioni.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Contro l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione ordinario è esperibile l’appello, non il ricorso per cassazione.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Il rito speciale di liquidazione dei compensi forensi si applica solo alle prestazioni professionali svolte in giudizi civili o strettamente connesse alla difesa giudiziale, non alle attività svolte in giudizi amministrativi o davanti a giudici speciali.

  • art. 28 l. n. 794/1942

    Norma richiamata quale base del procedimento speciale di liquidazione dei compensi degli avvocati, nel testo come sostituito dal d.lgs. 150/2011.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono stati invocati come base dei motivi di ricorso per violazione di legge ed error in procedendo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di norme sostanziali e processuali sul valore della controversia e sulle tariffe forensi.

  • artt. 10, 11 e 12 c.p.c.

    Richiamati per la determinazione del valore della controversia.

  • art. 6 d.m. n. 585/1994

    Invocato come criterio tariffario per la liquidazione degli onorari.

  • art. 6 d.m. n. 127/2004

    Richiamato quale criterio tariffario alternativo per la quantificazione del compenso.

  • artt. 11 e 15 l. n. 241/1990

    Citate nel contesto della natura giuridica degli atti e del contratto di programma rilevanti nella lite.

  • art. 34 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato per la disciplina degli accordi di programma degli enti locali.

  • art. 50-bis c.p.c.

    Invocato nel motivo relativo alla composizione dell’organo giudicante.

  • art. 50-quater c.p.c.

    Invocato nel motivo relativo alla composizione dell’organo giudicante.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità dell’ordinanza per vizio di composizione del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Il rito speciale di liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato è circoscritto alle prestazioni svolte in giudizi civili o comunque strettamente dipendenti dal mandato giudiziale; restano fuori le attività difensive svolte in un giudizio amministrativo o davanti a giudici speciali.
  • Quando il provvedimento impugnato è stato emesso e qualificato dal giudice come ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione ordinario, il mezzo di impugnazione va individuato in base a tale qualificazione apparente: contro l’ordinanza è esperibile l’appello e non il ricorso per cassazione.
  • Il principio dell’apparenza tutela l’affidamento delle parti sulla forma e sulla qualificazione processuale attribuite dal giudice al provvedimento, con la conseguenza che l’impugnazione deve essere proposta secondo il rito concretamente adottato.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento per il quale la legge prevede l’appello, il ricorso è inammissibile e i motivi di merito restano assorbiti.
  • La qualificazione del valore della controversia ai fini tariffari può essere rilevante solo se la questione sia devoluta con il corretto mezzo di impugnazione e nel corretto rito processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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