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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27163/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di condanna della società agricola al pagamento di tre quote sociali relative alle annualità 2012, 2013 e 2014, per complessivi euro 1.410,06, sul presupposto che il recesso dall'ente associativo non fosse stato comunicato tempestivamente. Il Tribunale di Bologna, in riforma della decisione del Giudice di pace di Imola, ha invece ritenuto provata la ricezione da parte dell'ente di una email di recesso del 13 settembre 2011, valorizzando una prova presuntiva ricavata dal contenuto delle difese e dal comportamento processuale della parte odierna ricorrente, che non aveva efficacemente contestato la ricezione del messaggio ma si era limitata a sostenere il mancato rinvenimento della comunicazione nei propri archivi. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1334 e 2697 c.c., assumendo che mancasse prova sia della spedizione sia della ricezione della email del 2011 e che l'indirizzo fosse errato; 2) violazione degli artt. 2719 e 2712 c.c., sostenendo che la stampa del messaggio fosse soltanto copia analogica priva di efficace disconoscimento e comunque priva di prova di invio/ricezione; 3) violazione delle norme e regole tecniche del Codice dell'amministrazione digitale, perché il documento non recava attestazione di conformità e non poteva valere come e-mail; 4) violazione dell'art. 2730 c.c., ritenendo che un documento favorevole al dichiarante non potesse assumere valore confessoriamente probatorio a favore di chi lo invoca; 5) omesso esame della questione di non autenticità/alterazione del messaggio del 13/09/2011, dedotta come decisiva. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla valutazione complessiva delle prove e del comportamento processuale, e perché alcuni introducevano censure di merito o questioni nuove non autosufficientemente dedotte nei gradi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. La decisione impugnata è stata dunque confermata nei suoi effetti, restando ferma la statuizione di merito che escludeva il credito per le quote richieste, sulla base dell'accertato recesso comunicato nel 2011.

Norme richiamate

  • art. 1334 c.c.

    La censura che invocava la norma è stata ritenuta non idonea a scalfire la decisione, poiché la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva fondato l'accertamento della ricezione della comunicazione su prova presuntiva e sulla valutazione del comportamento processuale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha osservato che il motivo, pur rubricato come violazione dell'onere della prova, in realtà mirava a ottenere un riesame del merito istruttorio, non consentito in sede di legittimità.

  • art. 2719 c.c.

    La censura sulla disciplina delle copie fotostatiche è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione, che aveva considerato la mail come documento liberamente valutabile e non disconosciuto nella sua conformità all'originale.

  • art. 2712 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse costruita come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, senza incidere sulla base decisoria effettivamente adottata dal giudice di merito.

  • Codice dell'amministrazione digitale

    La Corte ha rilevato che il Tribunale non aveva attribuito al messaggio di posta elettronica semplice i requisiti di validità previsti dal codice, ma lo aveva trattato come documento liberamente apprezzabile dal giudice.

  • art. 2730 c.c.

    La deduzione sulla natura confessoria del documento è stata superata perché la decisione non si era fondata sul valore di confessione della mail, bensì su una valutazione complessiva delle prove e del comportamento delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e del comportamento processuale delle parti.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una prova presuntiva o su una valutazione complessiva del materiale istruttorio, è inidonea una censura che colpisca un diverso presupposto non decisivo.
  • La deduzione di vizi relativi a documenti o a loro asserita alterazione richiede autosufficienza e previa indicazione di dove e quando la questione sia stata ritualmente proposta nei gradi di merito; in difetto, la censura è nuova e quindi inammissibile.
  • La mancata efficace contestazione della conformità o del contenuto di un documento, unitamente a un comportamento difensivo incompatibile con la negazione del fatto storico dedotto, può integrare una base presuntiva sufficiente per l'accertamento giudiziale del fatto stesso.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito per contestare la valutazione della prova documentale o presuntiva compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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