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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25260/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, già condannata in primo grado e con sentenza confermata in appello, era stata ritenuta responsabile del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso quale legale rappresentante e soggetto apicale di un ente che aveva emesso, negli anni 2016-2017, numerose fatture verso una società terza per prestazioni di inserimento sociale e accoglienza, per un importo complessivo di circa 273.700 euro, a fronte di prestazioni effettive ritenute molto inferiori. Nel ricorso per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge in relazione all'art. 8 d.lgs. 74/2000, sostenendo che la Corte d'appello avesse desunto in modo automatico il dolo specifico di consentire l'evasione a terzi, senza un accertamento concreto del fine evasivo; 2) vizio di motivazione per travisamento della prova e omessa valutazione di elementi decisivi, contestando l'affermazione di un concerto con la commercialista o comunque di un coinvolgimento consapevole nella predisposizione delle fatture; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che la Corte territoriale avesse valorizzato solo il danno erariale e avesse erroneamente ritenuto ostativa la pluralità delle fatture, in presenza di un'unica operazione economica e di condotta non abituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 non fosse stato affermato in modo presuntivo o automatico, ma desunto da plurimi indici convergenti: la forte sproporzione tra costi reali e fatturato, l'incasso effettivo assai inferiore rispetto alle fatture emesse, l'assenza di una spiegazione alternativa plausibile, il contesto di sostanziale coincidenza di interessi tra emittente e destinatario e la gestione di fatto della società destinataria. Ha poi escluso il travisamento della prova, osservando che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e che la motivazione di appello si fondava su ulteriori elementi rispetto alla sola paternità materiale delle fatture. Infine, ha giudicato non decisiva la critica sul diniego dell'art. 131-bis c.p., poiché la Corte d'appello aveva motivato richiamando sia la reiterazione e serialità della condotta sia l'elevato importo complessivo, elementi incompatibili con la particolare tenuità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti richiede il dolo specifico di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA; tale fine può essere desunto da indici fattuali convergenti e non deve necessariamente emergere da prova diretta.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di modalità della condotta, offensività e non abitualità; la serialità, la durata pluriennale e l'elevato importo possono escluderne l'applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso nei limiti necessari alla motivazione.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Richiamato quale parametro di valutazione complessiva per il giudizio di particolare tenuità del fatto.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    Evocato nel ragionamento di merito sul tema della posizione dell'imputata rispetto alla redazione delle fatture, ma non è centrale nella ratio decidendi della decisione di legittimità.

Massime di principio

  • Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale altrui può essere inferito da un quadro indiziario complessivo, purché la motivazione dia conto di elementi fattuali convergenti e non si limiti a un automatismo tra condotta materiale e finalità evasiva.
  • La censura di travisamento della prova è ammissibile solo se l'errore percettivo sul contenuto della prova è decisivo e oggettivamente verificabile; non può essere usata per sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va negata quando la condotta presenti serialità, durata apprezzabile e importi elevati, poiché tali elementi sono incompatibili con un'offesa marginale e non episodica.
  • In sede di legittimità, una motivazione che richiami sia la reiterazione della condotta sia l'entità economica del fatto è sufficiente a escludere l'art. 131-bis c.p., purché non trascuri i parametri essenziali della valutazione complessiva.
  • Quando il ricorso si limita a contestare la sufficienza degli indizi e a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti, la doglianza si colloca nel merito e, se non evidenzia un vero errore di sussunzione o un vizio motivazionale qualificato, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEmissione di fatture falseImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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