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Sentenza

Sentenza n. 1774/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 367/2025, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 14 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202504562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore complessivo di € 1.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato e non era stata eseguita. Sono stati chiesti anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non indicava il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio, limitandosi a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a. Il TAR ha ritenuto che la procura separata e analogica, successivamente trasformata in copia informatica e notificata o depositata insieme al ricorso digitale, non possa considerarsi automaticamente apposta in calce al ricorso né possa supplire alla mancanza di elementi identificativi della specifica controversia. La procura speciale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi utili a individuare la causa; inoltre deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso. L’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 riguarda le modalità tecniche di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina l’esigenza sostanziale di specificità della procura né dimostra l’anteriorità del mandato rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché l’esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ricorrendo una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto; la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente e non ha innovato il quadro normativo. Il rilievo d’ufficio non ha richiesto l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza è stata ritenuta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve consentire l’individuazione dell’oggetto della controversia, delle parti e dell’autorità giudiziaria adita.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio

    L’avviso alle parti è necessario quando la questione d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione; secondo il giudice, non è necessario se i difensori non partecipano all’udienza o alla camera di consiglio.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce

    La disposizione disciplina la modalità tecnica per considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente, ma non esonera dalla specificità del contenuto della procura né dimostra l’anteriorità o contestualità del mandato rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo sulla necessaria esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile per sanare il vizio genetico della mancanza o invalidità della procura speciale quando questa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è ammessa solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, e non quando siano disponibili orientamenti interpretativi tra i quali sia stata scelta l’opzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Il patrocinio tecnico obbligatorio giustifica la richiesta di un adempimento specifico e prudente nella predisposizione della procura speciale.

  • sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11

    la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso

    La procura speciale deve precedere o essere contestuale alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale base normativa della Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza ordinaria posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, tra cui l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria adita; una procura separata, generica e priva di tali elementi non soddisfa il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
  • La procura redatta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa per ciò solo una procura validamente apposta in calce al ricorso: la disciplina tecnica del processo telematico non elimina l’esigenza di specificità del mandato né dimostra che esso fosse anteriore o coevo alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
  • La carenza genetica della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano orientamenti interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto l’opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi già esistenti non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
  • L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d’ufficio non è necessario quando il difensore non partecipi all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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