Ordinanza n. 463/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia, conseguente decadenza dall’attività e cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Palermo, nonché la conseguente comunicazione camerale di decadenza di diritto dall’attività ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento con cui la Sezione regionale Sicilia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha deliberato la cancellazione della società ai sensi dell’art. 20 del D.M. 120/2014. Dalla pronuncia emerge che la ricorrente contestava, in sostanza, la legittimità dell’interdittiva e degli atti consequenziali, anche alla luce della sopravvenuta morte di uno dei soggetti considerati nel quadro indiziario e della pendenza di un’istanza di aggiornamento finalizzata alla revoca dell’interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, di apprezzabili profili di fondatezza. Ha ritenuto coerentemente orientato il quadro informativo raccolto dalla Prefettura ai fini del giudizio prognostico di permeabilità mafiosa, valorizzando: la continuità temporale degli elementi controindicativi; le emergenze processuali che collegavano l’impresa e il suo assetto societario a un soggetto recentemente condannato in via definitiva per associazione mafiosa; gli stretti rapporti di parentela o di risalente collaborazione tra i componenti della compagine societaria e soggetti coinvolti in dinamiche mafiose; il comune contesto territoriale e imprenditoriale; nonché la presenza tra i dipendenti di un soggetto legato da rapporti familiari a persone destinatarie di confische di beni e imprese. Secondo il TAR, la Prefettura aveva ricostruito un quadro d’insieme autonomo e distinto rispetto alla valutazione del giudice penale, fondato sul criterio del più probabile che non, dal quale emergeva una forte esposizione dell’impresa al rischio di condizionamento mafioso. L’interesse privato è stato ritenuto recessivo rispetto alla tutela dell’ordine pubblico economico e della legalità delle attività commerciali. È stata inoltre esclusa, in ragione del peso specifico degli indizi e del contesto geo-economico-criminale, l’applicazione della prevenzione collaborativa. Gli atti adottati a valle dalle Camere di Commercio e dall’Albo Gestori Ambientali sono stati qualificati come strettamente vincolati e necessitati rispetto all’interdittiva e privi di vizi propri. La morte sopravvenuta di uno dei soggetti considerati non è stata ritenuta idonea a superare l’impianto motivazionale degli atti. L’istanza di aggiornamento presentata ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011, non ancora definita dalla Prefettura, è stata ritenuta estranea al perimetro del giudizio cautelare. Spese della fase cautelare compensate tra le parti costituite; nulla per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR si è pronunciato respingendo l’istanza di sospensione.
art. 67 d.lgs. 159/2011
È stato richiamato quale base della decadenza di diritto dall’attività comunicata dalla Camera di Commercio quale conseguenza dell’interdittiva antimafia.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Prevede l’istanza di aggiornamento dell’informazione antimafia; l’istanza non ancora riscontrata dalla Prefettura è stata ritenuta estranea al perimetro del giudizio cautelare.
art. 20 D.M. 120/2014
È stato richiamato quale fondamento della cancellazione della società dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ritenuta conseguenza vincolata dell’interdittiva.
d.lgs. 159/2011
La disciplina della prevenzione antimafia è stata applicata secondo una valutazione prognostica autonoma rispetto al giudizio penale e secondo il criterio del più probabile che non.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia può fondarsi su un quadro complessivo di elementi indiziari, anche costituito da rapporti familiari, collaborazioni risalenti, collegamenti societari, dipendenti e comune contesto territoriale e imprenditoriale, purché tali elementi siano coerentemente orientati a rappresentare il rischio di permeabilità mafiosa.
- La valutazione prefettizia di permeabilità mafiosa ha natura prognostica e preventiva, è autonoma rispetto all’accertamento penale e può essere adottata secondo il criterio del più probabile che non, senza richiedere la prova della commissione di un reato o dell’attuale sussistenza di un vincolo criminale.
- La morte sopravvenuta di uno dei soggetti valorizzati nel quadro indiziario non determina automaticamente il venir meno dell’interdittiva quando gli ulteriori elementi conservano autonoma consistenza e mantengono solido l’impianto motivazionale complessivo.
- Gli atti amministrativi conseguenti all’interdittiva antimafia, quando costituiscono applicazione necessitata e vincolata degli effetti interdittivi previsti dalla legge, non sono autonomamente censurabili in assenza di vizi propri.
- La prevenzione collaborativa non è applicabile quando, in ragione del peso specifico e della pluralità degli indizi, valutati nel relativo contesto territoriale ed economico-criminale, il rischio di condizionamento mafioso risulti incompatibile con una misura più favorevole.
- L’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia non ancora definita dall’amministrazione non incide, di per sé, sul giudizio di legittimità dell’atto impugnato né amplia il perimetro della decisione cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 81/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 82/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 83/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 84/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 85/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 86/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →