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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30673/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un allagamento dell'abitazione dei ricorrenti, verificatosi in occasione di precipitazioni atmosferiche: le acque piovane, scorrendo lungo la strada pubblica, sarebbero penetrate nell'immobile a causa di asseriti errori nella progettazione e nell'esecuzione di lavori stradali realizzati da una società appaltatrice nell'interesse del Comune. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta, mentre la Corte d'appello, in riforma parziale, ha rigettato la pretesa nei confronti del Comune ritenendo che: la domanda andasse qualificata ex art. 2043 c.c.; gli attori non avessero provato gli errori progettuali ed esecutivi imputati all'ente; e, comunque, l'evento dannoso fosse riconducibile in via esclusiva a una condotta colposa dei danneggiati, poiché l'immobile era abusivamente utilizzato come abitazione, privo di agibilità, realizzato a quota inferiore rispetto alla sede stradale e dotato di pluviali convoglianti l'acqua verso l'ortale. I ricorrenti hanno proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo l'inammissibilità dell'appello del Comune per difetto di specificità; (2) violazione degli artt. 2043, 2697, 2733 e 2735 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando travisamento/omesso esame di fatti e prove, in particolare la nota comunale che costituirebbe confessione stragiudiziale, l'ATP sull'inadeguatezza dei lavori, il fascicolo edilizio e la testimonianza sui pluviali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'appello del Comune rispettava, nella sostanza, i requisiti di specificità dell'art. 342 c.p.c., poiché individuava chiaramente i capi impugnati e le ragioni di critica alla sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l'apparente deduzione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., esso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese, al pagamento di Euro 1.500,00 ex art. 385, quarto comma, c.p.c. per abuso del processo e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello è ammissibile se, anche senza formule sacramentali, consente di individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e contiene una sufficiente parte argomentativa di confutazione.

  • art. 2043 c.c.

    La pretesa risarcitoria è stata qualificata come azione aquiliana per fatto illecito asseritamente imputato al Comune.

  • art. 2697 c.c.

    Il danneggiato deve provare i fatti costitutivi della responsabilità allegata; l'omesso esame deducibile in cassazione deve riguardare un fatto storico decisivo e controverso.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'asserita confessione stragiudiziale del Comune, ma la censura non è stata ritenuta scrutinabile nei termini prospettati.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa confessione stragiudiziale, senza effetto sul rigetto del motivo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per il primo motivo, ma la censura è stata respinta perché l'appello rispettava il requisito di specificità.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di rivedere il merito o la valutazione delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 385, quarto comma, c.p.c.

    È stata applicata la condanna equitativa per abuso del processo nei confronti della parte soccombente che ha proposto un ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in funzione di bilanciamento con l'esigenza di evitare abusi processuali e azioni dilatorie.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non sono necessarie formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione: basta che l'atto individui con chiarezza i capi impugnati e le ragioni della critica alla sentenza di primo grado.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente di censurare l'omessa valorizzazione di singoli elementi istruttori né di ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • La ricostruzione dei fatti, la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la selezione delle prove ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione non presenta anomalie costituzionalmente rilevanti.
  • Chi agisce per il risarcimento del danno deve allegare e provare i fatti costitutivi della responsabilità dedotta; ove la condotta del danneggiato sia ritenuta causalmente esclusiva, la responsabilità del convenuto resta esclusa.
  • La proposizione di un ricorso di legittimità che miri sostanzialmente a una terza valutazione del merito può integrare abuso del processo e giustificare una condanna equitativa ex art. 385, quarto comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàAbuso del diritto

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