Sentenza n. 964/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, unitamente al parere contrario del Questore e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare della licenza dal 1993 e beneficiario di numerosi rinnovi, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato dalla Prefettura. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il preavviso di rigetto non avrebbe indicato adeguatamente le ragioni ostative, che il provvedimento finale non avrebbe esaminato le osservazioni presentate e che il diniego sarebbe stato fondato su ragioni nuove rispetto a quelle comunicate. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 42 del r.d. n. 773/1931 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione, carenza di istruttoria, difetto di presupposto, contraddittorietà e illogicità. In particolare, ha contestato la valutazione secondo cui non sarebbe stato dimostrato un bisogno concreto di portare l’arma, evidenziando il trasporto di campionari di pregio e di denaro contante, gli spostamenti in territori caratterizzati da maggiore criminalità, un precedente episodio di minaccia e la continuità delle condizioni personali e lavorative già poste a fondamento dei precedenti rinnovi. Ha inoltre sostenuto che il mutamento di valutazione dell’Amministrazione avrebbe richiesto una motivazione rafforzata e la dimostrazione di un mutamento delle circostanze o dell’interesse pubblico. Nel corso del giudizio ha contestato anche il richiamo, contenuto in una relazione amministrativa successiva, a un procedimento penale poi archiviato, qualificandolo come integrazione postuma della motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il preavviso di rigetto aveva individuato il nucleo essenziale della ragione ostativa, consistente nell’assenza di un dimostrato bisogno di andare armato, e aveva invitato l’interessato a documentare situazioni concrete di pericolo. Prima delle osservazioni il ricorrente aveva inoltre ottenuto la nota questorile, che esponeva analiticamente gli elementi istruttori e le ragioni del parere contrario. Il contraddittorio è stato quindi effettivo; l’Amministrazione non era tenuta a confutare singolarmente ogni argomento, essendo sufficiente rendere comprensibili le ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni. Non vi è stata divergenza sostanziale tra preavviso e provvedimento finale, poiché entrambi si fondavano sull’assenza di un pericolo personale concreto e attuale; gli atti conclusivi si sono limitati a precisare perché l’attività professionale, il trasporto di contanti e merci e i precedenti rinnovi non fossero sufficienti. Anche il secondo motivo è stato respinto. Ai sensi dell’art. 42 del r.d. n. 773/1931, il porto d’armi non costituisce un diritto, ma una deroga al generale divieto di circolare armati, subordinata alla prova di un bisogno concreto, attuale e specificamente comprovato. Il relativo apprezzamento spetta all’Autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile solo per travisamento dei fatti, manifesta illogicità o carenza istruttoria. Il ricorrente non aveva dimostrato minacce recenti, aggressioni o altri episodi specificamente rivolti contro la sua persona; l’unico episodio di minaccia risaliva a circa dieci anni prima. Il trasporto di denaro e campionari, gli spostamenti professionali e la consistenza degli interessi patrimoniali erano stati correttamente ritenuti elementi generali, riconducibili anche a ordinarie modalità organizzative dell’attività, non sufficienti a comprovare un’esposizione individuale e attuale. I precedenti rinnovi non attribuivano un diritto alla conservazione della licenza: in occasione di ogni rinnovo l’Amministrazione può riesaminare i presupposti, anche senza la sopravvenienza di fatti nuovi, purché renda comprensibili le ragioni dell’eventuale diversa valutazione. Nel caso concreto tale onere motivazionale è stato assolto mediante il richiamo agli episodi risalenti, alla genericità dei riferimenti territoriali e alla natura comune o organizzativa delle modalità di trasporto di denaro e merci. L’assenza di precedenti penali e di collegamenti criminali riguardava l’affidabilità soggettiva, ma non dimostrava il distinto requisito positivo del bisogno concreto di circolare armato. Il riferimento al procedimento penale contenuto nella relazione successiva non è stato considerato rilevante, perché il diniego risultava autonomamente fondato sulla mancata dimostrazione dell’attualità del pericolo. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
in caso di dimostrato bisogno
La licenza di portare rivoltelle o pistole è una facoltà eccezionale e non un diritto; il richiedente deve dimostrare un bisogno concreto, attuale e specificamente comprovato, verificabile anche in occasione di ogni rinnovo.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento di diniego deve rendere comprensibili le ragioni della valutazione negativa, anche mediante il richiamo agli atti istruttori, con particolare riguardo alla concreta assenza del rischio personale richiesto.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto è sufficiente quando espone il nucleo sostanziale della ragione ostativa e consente una partecipazione effettiva; l’Amministrazione non deve confutare analiticamente ogni argomento, ma deve rendere intellegibile perché le osservazioni non modificano l’esito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in epigrafe con riferimento alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Il porto di pistola per difesa personale è una deroga eccezionale al generale divieto di circolare armati e può essere rilasciato o rinnovato soltanto quando il richiedente dimostri una situazione di pericolo per la propria incolumità concreta, attuale e specificamente comprovata.
- L’appartenenza a una categoria professionale, lo svolgimento di un’attività economica, il trasporto di merci di valore o la movimentazione di denaro non dimostrano automaticamente il bisogno di portare un’arma, se non sono accompagnati da elementi individualizzanti che attestino un’esposizione personale e attuale al pericolo.
- L’onere di allegare e documentare il dimostrato bisogno grava sul richiedente anche in sede di rinnovo; i precedenti rilasci non fanno sorgere un diritto alla conservazione della licenza e non impediscono all’Amministrazione di riesaminare i presupposti del titolo a ogni scadenza.
- L’Amministrazione può modificare, in sede di rinnovo, la precedente valutazione anche senza la sopravvenienza di fatti nuovi, purché motivi in modo comprensibile le ragioni del diverso apprezzamento e consideri la continuità delle circostanze già valutate.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia di dimostrato bisogno è limitato ai casi di travisamento dei fatti, manifesta illogicità o carenza dell’istruttoria.
- Il preavviso di rigetto soddisfa l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando indica il nucleo sostanziale delle ragioni ostative e consente all’interessato di partecipare effettivamente; il provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione, ma deve spiegare in modo intellegibile perché le deduzioni non sono idonee a modificare l’esito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1618/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 347/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 348/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1699/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →