Ordinanza n. 77/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, -della nota prot. n. 34643/2025 del 26.11.2025, con la quale il Comune di Noci ha disposto “di procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinquies – della L. n. 241/90, all’annullamento del provvedimento n.51/2025 del 29.09.2025 prot. 27676 nei confronti della società E-Grooup s.r.l.” e “il conseguente annullamento di tutti gli atti prodotti a seguito degli esiti di tale individuazione” (doc. 1); -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, ove occorrer possa: -la nota del Comune di Noci prot. n. 31904/2025 del 31.10.2025, recante “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi artt.7 e 8 L.241/1990 s.m.i. - Annullamento in Autotutela ai sensi del l art.21- nonies della Legge n.241 del 07 agosto 1990” (doc. 2); -le note della Regione Puglia – Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana prot. nn. 55813/2025 del 13.10.2025 e 603718/2025 del 28.10.2025 (doc. 3 e 4); -la nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 15794-P del 13.10.2025 (doc. 5), e la successiva nota richiamata nel provvedimento del Comune di Noci prot. n. 34643/2025 del 26.11.2025 ed acquisita al prot. comunale n. 31954 del 31.10.2025; - ove occorra e nei limiti dell’interesse azionato, dell’art. 83, co. 2, lett. a4), e co. 5, lett. d2), dell’Elaborato 2 “Norme Tecniche di Attuazione” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015, e delle Linee Guida 4.4.1., Parte seconda, rubricata “Componenti di paesaggio e impianti di energia rinnovabili”, del PPTR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale di autotutela recante l’annullamento del precedente provvedimento favorevole e degli atti conseguenti, relativo all’individuazione della società
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la nota del Comune di Noci con cui l’amministrazione ha disposto, richiamando l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, l’annullamento in autotutela di un precedente provvedimento del 29 settembre 2025 e di tutti gli atti conseguenti. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, le note della Regione Puglia e della Soprintendenza, nonché, ove occorrente, alcune disposizioni delle Norme tecniche di attuazione e delle Linee guida del PPTR concernenti le componenti paesaggistiche e gli impianti di energia rinnovabili. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli vizi di legittimità dedotti, né sono riportate le censure articolate dalla ricorrente.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che, all’esito della sommaria delibazione, le esigenze della società ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anche in considerazione della natura degli interessi azionati. Non è stata quindi disposta la sospensione espressa dell’efficacia dell’atto impugnato; il ricorso è stato accolto nei sensi indicati in motivazione, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito al 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinquies – della L. n. 241/90
La disposizione è richiamata dal Comune quale base giuridica dell’intervento di autotutela impugnato; l’ordinanza non esamina nel merito la correttezza di tale qualificazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Annullamento in Autotutela ai sensi dell’art.21- nonies della Legge n.241 del 07 agosto 1990
La disposizione è indicata nella comunicazione di avvio del procedimento; l’ordinanza non definisce la questione relativa al suo concreto ambito applicativo.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi artt.7 e 8 L.241/1990 s.m.i.
Le norme sono richiamate in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di autotutela; non risultano oggetto di specifica valutazione nella fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita definizione del merito.
art. 83, comma 2, lett. a4), Elaborato 2 NTA PPTR
Disposizione del PPTR impugnata, ove occorrente e nei limiti dell’interesse azionato; l’ordinanza non ne esamina la legittimità.
art. 83, comma 5, lett. d2), Elaborato 2 NTA PPTR
Disposizione del PPTR impugnata, ove occorrente e nei limiti dell’interesse azionato; l’ordinanza non ne esamina la legittimità.
Linee Guida 4.4.1., Parte seconda, PPTR
Componenti di paesaggio e impianti di energia rinnovabili
Atto richiamato tra quelli impugnati in relazione alla disciplina paesaggistica degli impianti di energia rinnovabile; l’ordinanza non ne valuta il contenuto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può evitare di disporre una sospensione dell’atto impugnato e accordare tutela mediante la calendarizzazione ravvicinata della trattazione, tenendo conto della natura degli interessi coinvolti.
- La fissazione sollecita dell’udienza di merito costituisce una forma di tutela cautelare atipica idonea, secondo una valutazione sommaria, a soddisfare le esigenze di protezione dedotte, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.
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