Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/400

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/400 della Commissione, del 18 febbraio 2026, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo rilascia a CID LINES NV un'autorizzazione dell'Unione per una famiglia di biocidi a base di clorocresolo, dopo la valutazione positiva dell'ECHA e alla luce delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 528/2012. L'autorizzazione copre una pluralità di meta-SPC e singoli prodotti, con impieghi veterinari, per superfici non porose, per aree in cui vivono animali domestici e per water, con differenziazione tra uso professionale e non professionale. Il regolamento disciplina in modo puntuale composizione, dosi, tempi di contatto, misure di mitigazione del rischio, dispositivi di protezione individuale, istruzioni di pronto soccorso e condizioni di stoccaggio. Sono richiamati anche i rapporti con la normativa UE su LMR, residui e sicurezza sul lavoro, precisando che il clorocresolo non rientra nell'ambito del regolamento (CE) n. 396/2005 e che per alcuni usi non è richiesto LMR ai sensi della normativa veterinaria richiamata.

Rilascio di un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi a base di clorocresolo "CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV" per usi veterinari e domestici selezionati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla società CID LINES NV e, più in generale, alla messa a disposizione sul mercato e all'uso nell'Unione della famiglia di biocidi "CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV" (numero di autorizzazione EU-0029989-0000). L'autorizzazione riguarda i tipi di prodotto 2 e 3 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali e biocidi per l'igiene veterinaria. Sono inclusi usi professionali e, per alcuni prodotti/usi specifici, anche usi da parte del pubblico non professionale. Il regime riguarda l'insieme dell'Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo indica inoltre il carattere rilevante ai fini del SEE. L'autorizzazione è valida dal 19 marzo 2026 al 29 febbraio 2036.

Autorizzazione dell'Unione per "CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV"

Il regolamento esecutivo (UE) 2026/400 della Commissione rilascia un'autorizzazione dell'Unione alla società CID LINES NV per una famiglia di biocidi a base di clorocresolo. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 528/2012 e, in particolare, sull'articolo 44, paragrafo 5, dopo la valutazione dell'autorità competente e il parere dell'ECHA.

Contesto procedurale e motivazione

La domanda è stata presentata il 25 luglio 2018 e iscritta nel registro biocidi con il numero BC-RF039183-42. Il parere iniziale dell'ECHA del 18 novembre 2022 ha concluso che erano soddisfatte le condizioni dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012, proponendo l'autorizzazione per gli usi descritti nel parere, con una questione aperta per un uso specifico n. 7.7. Su richiesta della Commissione, l'ECHA ha poi presentato un parere riveduto il 6 marzo 2025; la Commissione ha condiviso tale parere e ha ritenuto opportuno rilasciare l'autorizzazione per gli usi finali ivi indicati.

Nei considerando la Commissione affronta anche il tema dei residui: osserva che il clorocresolo non è stato utilizzato come sostanza attiva in prodotti fitosanitari e conclude che non rientra nell'ambito del regolamento (CE) n. 396/2005, con conseguente inapplicabilità dell'LMR di base di 0,01 mg/kg previsto da tale atto. Per l'uso n. 7.7, la Commissione rileva inoltre l'assenza di rischi per la salute umana e la compatibilità con le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b), punto iii), ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito materiale dell'autorizzazione

L'autorizzazione riguarda una famiglia di prodotti biocidi denominata "PRODOTTI A BASE DI CLOROCRESOLO", con principio attivo clorocresolo. Sono autorizzati i tipi di prodotto 2 e 3: disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali, e prodotti per l'igiene veterinaria.

L'allegato identifica un'ampia gamma di meta-SPC e di prodotti commerciali, tra cui:

  • prodotti per attrezzature e superfici non porose in ambito veterinario;
  • prodotti per superfici non porose per l'esame e il trattamento di animali;
  • prodotti per aree in cui vivono animali domestici;
  • prodotti per gabbie per animali utilizzati da veterinari o assistenti veterinari;
  • prodotti per superfici non porose in ambito domestico generico mediante strofinatura;
  • un prodotto specifico per water;
  • un prodotto concentrato per la pelle degli animali.

Durata, titolare e identificativi

Il titolare è CID LINES NV, con sede indicata a Ieper, Belgio. L'autorizzazione generale ha numero EU-0029989-0000 ed è valida dal 19 marzo 2026 al 29 febbraio 2036.

Per i singoli prodotti sono previsti sub-codici autorizzativi, ad esempio EU-0029989-0001, -0002, -0003, -0004, -0005 e -0006, oltre ai rispettivi meta-SPC.

Composizione della famiglia di biocidi

La famiglia comprende formulazioni in concentrato solubile (SL) con clorocresolo in percentuali variabili a seconda del meta-SPC. Le formulazioni includono coformulanti come propan-1-olo, propan-2-olo, olio di pino, acetone, dimetiletere, acido formico, acido fosforico, acido salicilico e acido propionico.

L'allegato indica inoltre i fabbricanti del prodotto e del principio attivo: CID LINES NV per il prodotto e Lanxess Deutschland GmbH per il clorocresolo.

Usi autorizzati per l'igiene veterinaria

Per gli usi veterinari, il regolamento consente disinfettanti concentrati per attrezzature e superfici non porose da applicare in stabulari per bovini, suini e pollame, con applicazione a spruzzo manuale o automatizzata.

Le condizioni variano tra i diversi meta-SPC:

  • alcuni prodotti richiedono diluizioni dell'1%, 1,5%, 2%, 3,5% o 4% v/v;
  • i tempi di contatto vanno, a seconda dell'organismo bersaglio, da 30 a 120 minuti;
  • gli usi autorizzati includono batteri, lieviti, funghi, virus, protozoi parassiti e uova di elminti;
  • la frequenza di utilizzo è indicata, in diversi casi, da 2 a 13 volte l'anno.

Per un prodotto specifico è autorizzato anche l'uso sulla pelle degli animali: disinfezione topica dello spazio interungueale degli zoccoli, della zona di coda e orecchie nei suini, del fettone nei cavalli e dell'area mammella-zampe posteriori nelle bovine da latte, con frequenze settimanali o ogni 4 giorni a seconda della specie.

Usi autorizzati non professionali e domestici

Per alcuni prodotti è consentito l'uso da parte del pubblico non professionale, in particolare:

  • disinfezione di aree in cui vivono animali domestici;
  • disinfezione di water.

In tali casi l'allegato impone limitazioni di confezionamento, ad esempio contenitori in HDPE da 0,5-3 litri e chiusure di sicurezza a prova di bambino, con beccucci o impugnature adeguate per i formati più grandi.

Obblighi di etichettatura e istruzioni d'uso

Il titolare dell'autorizzazione deve riportare in etichetta le indicazioni sull'applicazione del prodotto, inclusi diluizione, quantità sulla superficie, volume del prodotto da diluire e volume d'acqua. Prima dell'uso, occorre leggere l'etichetta o il foglietto illustrativo e attenersi alle condizioni di impiego (concentrazione, tempo di contatto, temperatura, pH).

Per diversi usi è richiesto che le superfici siano pulite prima della disinfezione e che il prodotto sia applicato solo su superfici non porose. In più casi è richiesto che le superfici trattate siano lasciate asciugare completamente prima di permettere l'accesso di animali o persone.

Misure di mitigazione del rischio e protezione dei lavoratori

Il regolamento contiene misure di mitigazione del rischio molto dettagliate, soprattutto per gli usi professionali:

  • uso di guanti EN 374 o equivalenti;
  • protezione oculare EN 166;
  • tute protettive EN 14605 o equivalenti;
  • respiratori con fattori di protezione assegnati minimi, in alcuni casi pari ad almeno 4 e in altri ad almeno 10;
  • divieto di presenza dell'operatore nel locale durante l'applicazione automatizzata;
  • tempi di rientro differiti dopo il trattamento (ad esempio 20, 40, 45, 70, 80, 100, 120, 160 o 190 minuti, secondo il prodotto).

Il testo precisa espressamente che tali prescrizioni lasciano impregiudicata l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e delle altre norme UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Misure comuni di gestione del rischio ambientale e operativo

Per la maggior parte degli usi sono previste misure comuni, tra cui:

  • ridurre al minimo le fasi manuali;
  • pulire regolarmente attrezzature e area di lavoro;
  • evitare il contatto con strumenti o oggetti contaminati;
  • non applicare su superfici accessibili ai bambini, se non espressamente consentito;
  • non introdurre animali finché la superficie non è asciutta;
  • non trattare in presenza di animali domestici;
  • usare solo in stabulari vuoti;
  • rimuovere alimenti, mangimi e bevande prima del trattamento;
  • non utilizzare in contesti in cui non sia evitabile l'esposizione a impianti di trattamento delle acque reflue o lo scarico diretto in acque superficiali;
  • applicare il prodotto su tutte le superfici, salvo il soffitto, quando previsto;
  • per i suini, utilizzare in stabulari con aree di riposo dei suinetti lattanti coperte con materiale idoneo;
  • non utilizzare in centri di allevamento dei pulcini o in stabulari per anatre, ove vietato.

Primo soccorso e gestione degli effetti avversi

L'allegato contiene istruzioni standardizzate per i casi di contatto con la pelle, contatto con gli occhi, inalazione e ingestione. Le misure comprendono lavaggio prolungato con acqua, rimozione degli indumenti contaminati, contatto con un centro antiveleni o con un medico, e chiamata al 112 e/o a un'ambulanza nei casi più gravi o quando espressamente previsto.

Smaltimento e stoccaggio

Il prodotto non utilizzato non deve essere disperso nel terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi o negli scarichi. Lo smaltimento del prodotto, dell'imballaggio e di altri rifiuti deve avvenire secondo la normativa locale.

Le durate di conservazione variano a seconda del meta-SPC: sono indicate, secondo i casi, in 2 anni o 3 anni. In generale, i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio.

Rapporti con altri atti dell'Unione

Nel corpo motivazionale il regolamento richiama:

  • il regolamento (UE) n. 528/2012, quale base giuridica principale;
  • il regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari, ritenuto non applicabile al clorocresolo;
  • il regolamento (CE) n. 37/2010 per le sostanze farmacologicamente attive nei prodotti di origine animale;
  • la direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici;
  • il regolamento (CE) n. 470/2009 e la precedente disciplina sui medicinali veterinari, come elementi di contesto per la valutazione dei residui.

Natura obbligatoria del regolamento

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rilascio dell'autorizzazione dell'Unione

All'articolo 1 è rilasciata a CID LINES NV l'autorizzazione dell'Unione n. EU-0029989-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi "CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell'allegato.

Durata di validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida dal 19 marzo 2026 al 29 febbraio 2036.

Ambito sostanziale dell'autorizzazione: tipi di prodotto e usi

L'allegato autorizza prodotti a base di clorocresolo per il tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria) e il tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali), includendo usi su attrezzature e superfici non porose in ambito veterinario, su aree in cui vivono animali domestici, per disinfezione di gabbie e, per un uso specifico, per water.

Composizione e formulazioni

Sono autorizzate varie formulazioni di tipo SL (concentrato solubile) con clorocresolo come principio attivo in percentuali variabili a seconda del meta-SPC (ad esempio 24%/24,9%/24,9%/24,9%/4,5%/2,9% o intervalli più ampi nella famiglia). Le sostanze non attive comprendono, tra le altre, propan-1-olo, propan-2-olo, olio di pino, acetone, dimetiletere, acido formico, acido fosforico, acido salicilico e acido propionico.

Condizioni d'uso, dosi e tempi di contatto

L'allegato stabilisce, per ciascun meta-SPC, diluizioni, tempi di contatto, frequenze e modalità di applicazione. Sono previsti usi a spruzzo manuale o automatizzato, mediante strofinatura con panno o versamento per i water; i tassi di applicazione indicati sono in genere 250 mL/m2 per le superfici, con tempi di contatto variabili da 5 a 120 minuti e frequenze da giornaliera a 2-13 volte l'anno, a seconda del prodotto e dell'organismo bersaglio.

Misure di mitigazione del rischio e DPI

Per gli utilizzi professionali sono prescritti, a seconda del caso, guanti EN 374, occhiali EN 166, tute protettive EN 14605, dispositivi di protezione delle vie respiratorie con fattori di protezione assegnati minimi (ad esempio 4 o 10), oltre a misure organizzative come l'assenza dell'operatore nel locale durante l'applicazione automatizzata e tempi di rientro differiti dopo la disinfezione. Per alcuni usi destinati al pubblico non professionale sono richiesti imballaggi adattati con chiusure di sicurezza a prova di bambino e limitazioni di volume.

Avvertenze, primo soccorso e smaltimento

L'allegato contiene avvertenze di pericolo H e consigli di prudenza P specifici per ciascun prodotto, nonché istruzioni di primo soccorso per contatto con pelle, occhi, inalazione e ingestione. È inoltre previsto che il prodotto non utilizzato e il relativo imballaggio siano smaltiti in conformità alle normative locali, senza dispersione nell'ambiente, nei corsi d'acqua o negli scarichi.

Rapporti con altre normative UE sui residui

Nei considerando la Commissione chiarisce che il clorocresolo non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 396/2005 e che l'LMR di base di 0,01 mg/kg non si applica al principio attivo biocida. Per l'uso n. 7.7, relativo a un disinfettante cutaneo concentrato per animali, la Commissione ritiene soddisfatte anche le condizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettere b), punto iii), ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza sul lavorotutela della salute umanatutela dell'ambienteresidui di sostanze chimiche negli alimenti e mangimi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.