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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/351

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/351 della Commissione, del 18 febbraio 2026, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva spinosad in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32026R0351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione dello spinosad come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione per almeno alcuni impieghi rappresentativi. Contestualmente aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando lo spinosad nell’elenco delle sostanze approvate con decorrenza dal 1° aprile 2026 e scadenza al 1° aprile 2041. Il testo introduce anche condizioni specifiche di impiego, attenzione rafforzata in sede di valutazione del rischio e obblighi di presentazione di ulteriori dati di conferma.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva spinosad e adeguamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva spinosad ai fini dell’immissione sul mercato e dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione e il richiedente dell’approvazione/rinnovo. Non disciplina direttamente l’uso di un singolo prodotto commerciale, ma la sostanza attiva e le condizioni generali per la sua approvazione; sono previste specifiche condizioni di valutazione del rischio e obblighi di conferma per il richiedente.

Rinnovo dell’approvazione dello spinosad

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/351 rinnova l’approvazione della sostanza attiva spinosad nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento si fonda sull’esito della procedura di rinnovo, avviata su domanda presentata nei termini agli Stati membri relatori, con successiva valutazione dell’EFSA e confronto con la Commissione e il comitato permanente competente.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

Dalla relazione emerge che lo spinosad era già incluso tra le sostanze considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con approvazione in scadenza il 31 ottobre 2026 prima del rinnovo. La valutazione ha coinvolto i Paesi Bassi come Stato membro relatore e la Francia come Stato membro correlatore, con un fascicolo supplementare esaminato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. In una prima fase erano emerse preoccupazioni, tra cui la proposta di classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e possibili proprietà di interferente endocrino; tuttavia, le conclusioni aggiornate dell’EFSA del 12 dicembre 2024 hanno indicato che i prodotti fitosanitari contenenti spinosad possono soddisfare i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che la sostanza non soddisfa i criteri per essere considerata un interferente endocrino.

Rinnovo, durata e collocazione nell’elenco delle sostanze approvate

Sulla base della valutazione scientifica, la Commissione conclude che per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente spinosad i criteri di approvazione risultano soddisfatti. L’approvazione è quindi rinnovata con effetto dal 1° aprile 2026 e fino al 1° aprile 2041. Per effetto dell’allegato II, la voce relativa allo spinosad è soppressa dalla parte A del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e sostituita da una nuova voce in parte B, con i dati identificativi della sostanza, la purezza minima richiesta pari a ≥ 850 g/kg e la composizione in spinosin A e spinosin D.

Ambito degli impieghi e assenza di una limitazione generale a insetticida

La Commissione chiarisce che la valutazione del rischio si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti spinosad possono essere autorizzati. Per questo motivo non viene mantenuta la precedente restrizione che consentiva l’uso solo come insetticida.

Condizioni di impiego e punti di attenzione per gli Stati membri

Nell’attuazione dei principi uniformi di valutazione, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a tre profili:

  • l’assunzione da parte dei consumatori, considerando i residui dei metaboliti dello spinosad e l’impatto del magazzinaggio e della trasformazione;
  • la protezione degli operatori, con particolare riguardo all’applicazione manuale sulle colture basse;
  • la protezione dei mammiferi selvatici, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni d’impiego devono inoltre includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Obblighi di conferma a carico del richiedente

Per rafforzare la base scientifica della decisione, il regolamento impone al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni di conferma riguardanti:

  • uno studio interspecie in vitro sul metabolismo comparato;
  • una valutazione globale della neurotossicità per lo sviluppo (DNT), con dati di una batteria di test in vitro;
  • tossicità ed entità dei residui in matrici vegetali e animali di spinosin B e K, PsA e MET A-Li-4(5b), ai fini della conferma delle definizioni dei residui per la valutazione del rischio;
  • l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui nell’acqua potabile;
  • gli effetti cronici sulle api mellifere adulte e larve. Le informazioni sui primi, terzo e quarto punto devono essere presentate entro l’11 marzo 2028. Quelle sul secondo punto vanno presentate entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento sulla valutazione della DNT. Quelle sul quinto punto entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento contenente una metodologia riveduta di valutazione del rischio per le api mellifere.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° aprile 2026. La Commissione richiama inoltre la proroga precedente del periodo di approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/99, precisando che la decisione sul rinnovo è intervenuta prima della scadenza prorogata. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva spinosad è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo opera alle condizioni fissate nell’allegato I del regolamento, con data di applicazione dal 1° aprile 2026 e scadenza dell’approvazione al 1° aprile 2041.

Modifica dell’elenco delle sostanze approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 139 relativa allo spinosad è soppressa dalla parte A e una nuova voce 177 è aggiunta in parte B con i dati identificativi, la purezza minima di ≥ 850 g/kg, la composizione in spinosin A e spinosin D, la data di approvazione e la nuova scadenza al 1° aprile 2041.

Condizioni specifiche e attenzione nella valutazione del rischio

Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all’assunzione da parte dei consumatori, considerando i residui dei metaboliti dello spinosad e gli effetti di magazzinaggio e trasformazione, alla protezione degli operatori, in particolare per l’applicazione manuale sulle colture basse, e alla tutela di mammiferi selvatici, organismi acquatici, api e artropodi non bersaglio. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Obblighi di conferma del richiedente

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma su: studio interspecie in vitro sul metabolismo comparato; valutazione globale della neurotossicità per lo sviluppo (DNT), inclusi dati di una batteria di test in vitro; tossicità ed entità dei residui di spinosin B e K, PsA e MET A-Li-4(5b) per confermare le definizioni dei residui; effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui nell’acqua potabile; effetti cronici sulle api mellifere adulte e larve. Le informazioni sui punti 1, 3 e 4 vanno presentate entro l’11 marzo 2028; quelle sul punto 2 entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento sulla DNT; quelle sul punto 5 entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento con metodologia riveduta di valutazione del rischio per le api mellifere.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° aprile 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute umanatutela dell’ambientevalutazione del rischio

Testo integrale

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