Regolamento (UE) 2026/353
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/353 della Commissione, del 18 febbraio 2026, relativo all’autorizzazione della L-istidina e della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotte con Corynebacterium glutamicum KCCM 80389 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso di due sostanze a base di L-istidina, prodotte con il ceppo Corynebacterium glutamicum KCCM 80389, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione fonda l’autorizzazione sul parere favorevole dell’EFSA e sulla verifica della conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 1831/2003. Sono fissate condizioni d’impiego, obblighi di etichettatura, indicazioni specifiche per i ruminanti e un tenore massimo raccomandato per l’uso come aromatizzante. Il testo precisa inoltre che l’uso nell’acqua di abbeveraggio è autorizzato solo per la L-istidina e la L-istidina monocloridrato monoidrato come aminoacidi, non come aromatizzanti.
Autorizzazione, come additivi per mangimi per tutte le specie animali, della L-istidina e della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotte con Corynebacterium glutamicum KCCM 80389, sia come additivi nutrizionali sia come aromatizzanti, con relative condizioni d’uso ed etichettatura.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi e premiscele, nonché ai mangimi composti e, per una delle due sostanze, anche all’acqua di abbeveraggio. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si riferisce esclusivamente alle sostanze prodotte con Corynebacterium glutamicum KCCM 80389, nelle categorie "additivi nutrizionali" (gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi") e "additivi organolettici" (gruppo funzionale "aromatizzanti"). È escluso, per il gruppo funzionale degli aromatizzanti, l’impiego nell’acqua di abbeveraggio; per tale uso la domanda è stata ritirata e il testo finale non lo autorizza. Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione della L-istidina e della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/353 autorizza l’uso della L-istidina e della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotte con Corynebacterium glutamicum KCCM 80389 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina la procedura di autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale.
La Commissione richiama il parere favorevole dell’EFSA del 24 giugno 2025, secondo cui le sostanze sono sicure per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, oltre a risultare efficaci come fonte di L-istidina; per l’uso come aromatizzanti le sostanze sono considerate efficaci. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito di applicazione e categorie autorizzate
L’autorizzazione riguarda due prodotti distinti:
- L-istidina, identificata con il numero 3c353;
- L-istidina monocloridrato monoidrato, identificata con il numero 3c354.
Entrambe le sostanze sono autorizzate nella categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", e nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale "aromatizzanti". L’ambito soggettivo comprende tutte le specie animali.
Uso nell’acqua di abbeveraggio
Il testo distingue nettamente tra i due impieghi possibili. Per la L-istidina e la L-istidina monocloridrato monoidrato come aminoacidi, l’allegato consente l’uso anche nell’acqua di abbeveraggio. Per gli aromatizzanti, invece, tale utilizzo non è autorizzato: il considerando rileva che il richiedente ha ritirato la domanda relativa, in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non ammette gli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio.
La Commissione segnala inoltre che l’uso nell’acqua di abbeveraggio deve essere considerato anche alla luce dei requisiti igienici del regolamento (CE) n. 183/2005.
Condizioni specifiche per i ruminanti e prevenzione degli squilibri nutrizionali
Per l’impiego nei ruminanti, quando le sostanze sono utilizzate come additivi del gruppo "aminoacidi, loro sali e analoghi", gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che la L-istidina e la L-istidina monocloridrato monoidrato siano protette dalla degradazione ruminale.
Inoltre, l’etichettatura deve contenere un avvertimento per l’utilizzatore: in caso di supplementazione con L-istidina o con L-istidina monocloridrato monoidrato, soprattutto nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Caratteristiche delle sostanze autorizzate
L’allegato descrive le caratteristiche tecniche delle due sostanze. La L-istidina deve essere presente in misura pari ad almeno il 90 % sulla sostanza secca; la L-istidina monocloridrato monoidrato deve essere presente in misura pari ad almeno il 98 %, con un tenore minimo di istidina del 72 % sulla sostanza secca. Per entrambe è previsto un limite di istamina non superiore a 100 ppm.
Le sostanze sono prodotte mediante Corynebacterium glutamicum KCCM 80389 e sono indicate come forme solide.
Etichettatura, istruzioni d’uso e tenore massimo raccomandato
Per entrambe le sostanze, l’allegato richiede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; per la L-istidina come aminoacido deve essere indicata anche la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Per la L-istidina e per la L-istidina monocloridrato monoidrato autorizzate come aromatizzanti, l’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %, fissato a 25 mg/kg. Se il livello d’uso indicato in etichetta della premiscela comporta il superamento di tale valore, devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.
Per gli additivi nutrizionali deve inoltre essere indicato il tasso di umidità sull’etichetta dell’additivo.
Metodi di analisi
L’allegato disciplina i metodi di analisi per il controllo ufficiale e la verifica del contenuto dell’istidina e dell’istamina. Per l’istidina nell’additivo sono ammessi IEC-VIS o IEC-VIS/FLD, nonché HPLC-UV; per le premiscele e i mangimi composti si rinvia all’IEC-VIS secondo il regolamento (CE) n. 152/2009; per l’acqua di abbeveraggio è previsto IEC-VIS. Per l’istamina nell’additivo è previsto HPLC-UV.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Per entrambe le sostanze, la fine del periodo di autorizzazione è fissata all’11 marzo 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato, appartenenti alla categoria degli "additivi nutrizionali" e alla categoria degli "additivi organolettici", come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Base giuridica e valutazione scientifica
La Commissione agisce ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La decisione si fonda sul parere EFSA del 24 giugno 2025, che conclude per la sicurezza per specie bersaglio, consumatori e ambiente, nonché per l’efficacia come fonte di L-istidina e come aromatizzante, senza necessità di specifici programmi di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Uso nell’acqua di abbeveraggio
Per la categoria degli aminoacidi, l’allegato consente l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Per il gruppo funzionale "aromatizzanti" tale uso non è autorizzato; la domanda relativa è stata ritirata perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio.
Condizioni per i ruminanti e prevenzione degli squilibri nutrizionali
Per l’impiego nei ruminanti, la L-istidina e la L-istidina monocloridrato monoidrato devono essere protette dalla degradazione nel rumine quando usate come aminoacidi. Le etichette devono inoltre richiamare la necessità di considerare l’apporto complessivo di aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, specialmente in caso di supplementazione nell’acqua di abbeveraggio.
Etichettatura e informazioni obbligatorie
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso di additivo e premiscele siano indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e, per la forma pertinente, la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Per gli additivi nutrizionali va indicato il tasso di umidità in ეტichetta. Per gli aromatizzanti, l’etichetta dell’additivo deve riportare un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg nel mangime completo con umidità al 12 %; se tale livello è superato sulla premiscela, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.
Metodi di analisi
L’allegato indica i metodi analitici per la determinazione dell’istidina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, nonché dell’istamina nell’additivo, utilizzando cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS o IEC-VIS/FLD) o HPLC-UV, con rinvio al regolamento (CE) n. 152/2009 per l’analisi in premiscele e mangimi composti.
Periodo di autorizzazione
Per entrambe le sostanze, l’allegato fissa come termine di fine dell’autorizzazione il 11 marzo 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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