Regolamento (UE) 2026/356
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/356 della Commissione, del 18 febbraio 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 come additivo per mangimi destinati alle scrofe in gestazione (titolare dell’autorizzazione: Puratos NV)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 per le scrofe in gestazione. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, e dell’efficacia a 10 UI/kg di mangime completo. Sono tuttavia imposte prescrizioni di etichettatura e misure di gestione del rischio per proteggere gli utilizzatori da rischi di irritazione cutanea, oculare e sensibilizzazione respiratoria.
Autorizzazione come additivo per mangimi di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 per scrofe in gestazione, con indicazione delle condizioni d’uso e delle misure di sicurezza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi e premiscele, nonché ai mangimi destinati alle scrofe in gestazione nell’Unione europea. Riguarda esclusivamente il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136, autorizzato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. Si applica nel territorio dell’UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. L’autorizzazione è concessa fino all’11 marzo 2036, salvo diversa disciplina successiva.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi per scrofe in gestazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/356 della Commissione autorizza un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136 come additivo per mangimi destinati alle scrofe in gestazione. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e si fonda sull’istruttoria scientifica favorevole dell’EFSA, accompagnata da specifiche misure di protezione per gli utilizzatori.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti. Nel parere del 25 giugno 2025, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato è sicuro per le scrofe in gestazione, per i consumatori e per l’ambiente.
L’EFSA ha però evidenziato profili di rischio per gli utilizzatori: il preparato, in forma solida e liquida, è considerato irritante per la pelle e per gli occhi e sensibilizzante delle vie respiratorie; qualsiasi esposizione è ritenuta rischiosa. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Ambito di autorizzazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136, classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Il titolare dell’autorizzazione è Puratos NV. L’uso è limitato ai mangimi destinati alle scrofe in gestazione.
L’allegato indica che il preparato è autorizzato in forma solida e liquida, con un’attività minima dell’additivo pari a 400 UI/g.
Dose, condizioni d’impiego e specifiche tecniche
La dose ritenuta efficace e autorizzata è pari a 10 UI per kg di mangime completo, con umidità al 12%. L’allegato prevede inoltre che:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione;
- siano indicate anche la stabilità al trattamento termico;
- siano utilizzati metodi di analisi per la quantificazione dell’attività della xilanasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, basati su procedure colorimetriche.
La definizione di 1 UI è fornita in nota: corrisponde alla quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, a pH 4,5 e a 30 °C.
Misure di tutela degli utilizzatori
Poiché la sostanza presenta rischi per la salute degli utilizzatori, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare l’esposizione. Se tali rischi non possono essere eliminati mediante tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per:
- vie respiratorie;
- pelle;
- occhi.
Questa prescrizione è coerente con la valutazione dell’EFSA sulla pericolosità per gli utilizzatori.
Rapporto con il laboratorio di riferimento
Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto applicabili alla domanda corrente le conclusioni e le raccomandazioni formulate in una valutazione precedente sul medesimo additivo e verificate dall’EFSA nel parere del 13 luglio 2016. Per questo motivo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione all’11 marzo 2036.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Base giuridica e valutazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento e il parere EFSA del 25 giugno 2025, che ha ritenuto il preparato sicuro per scrofe in gestazione, consumatori e ambiente, ma anche irritante per pelle e occhi e sensibilizzante delle vie respiratorie.
Dosaggio ed efficacia
L’EFSA ha concluso che il preparato può essere efficace come additivo zootecnico nelle scrofe in gestazione alla dose di 10 UI/kg di mangime completo. Nell’allegato è quindi fissato un tenore minimo di 10 UI/kg di mangime completo con umidità al 12%.
Condizioni d’uso e obblighi di etichettatura
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, pelle e occhi.
Metodo di analisi
L’allegato descrive i metodi di analisi per la quantificazione dell’attività della xilanasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, basati su metodi colorimetrici per la misurazione degli zuccheri riduttori o del colorante idrosolubile rilasciato dal substrato.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione l’11 marzo 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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