Regolamento (UE) 2026/352
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/352 della Commissione, del 18 febbraio 2026, relativo all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231961 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso della L-arginina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231961 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base del parere EFSA e del rispetto delle condizioni fissate nell’allegato, incluse prescrizioni su etichettatura, impiego nell’acqua di abbeveraggio, protezione nei ruminanti e misure di sicurezza per gli utilizzatori. La Commissione richiama inoltre la necessità di considerare i profili igienici dell’uso nell’acqua di abbeveraggio nell’ambito del regolamento (CE) n. 183/2005.
Autorizzazione della L-arginina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231961 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso ed etichettatura.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’uso della L-arginina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231961 quale additivo per mangimi, classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e comprende l’impiego nei mangimi composti, nelle premiscele e, secondo l’allegato, anche nell’acqua di abbeveraggio; per i ruminanti è richiesta la protezione dalla degradazione ruminale. Il regolamento si applica negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e resta direttamente applicabile secondo l’articolo 288 TFUE. Sono rilevanti le esclusioni/precisazioni pratiche indicate dalla Commissione: i profili igienici dell’uso nell’acqua di abbeveraggio sono richiamati nell’ambito del regolamento (CE) n. 183/2005.
Autorizzazione della L-arginina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231961 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/352 della Commissione autorizza una nuova fonte di L-arginina come additivo per mangimi, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003. La decisione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 21 luglio 2025, che ha valutato sicurezza ed efficacia della sostanza, pur segnalando alcune cautele per l’uso nell’acqua di abbeveraggio e per i possibili rischi per gli utilizzatori.
Quadro normativo e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama il sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’immissione sul mercato degli additivi per l’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.
Nel considerando relativo alla valutazione scientifica, l’EFSA ha concluso che la L-arginina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231961 è sicura per le specie bersaglio se usata come integratore dietetico in quantità adeguate ai bisogni nutrizionali, nonché sicura per consumatori e ambiente. Tuttavia, l’Autorità ha espresso preoccupazioni sull’uso nell’acqua di abbeveraggio, in ragione del rischio di squilibri nutrizionali e di criticità igieniche, e ha precisato di non poter concludere, in assenza di dati, sulla natura irritante o sensibilizzante della sostanza.
Ambito dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali.
L’allegato specifica che il prodotto è una forma solida di L-arginina con purezza minima pari al 98,5% sulla sostanza secca, prodotta con il ceppo Escherichia coli CCTCC M 20231961. Sono inoltre indicati nome IUPAC, formula chimica e numero CAS.
Condizioni di impiego
L’allegato consente l’uso dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio, ma la Commissione richiama la necessità di considerare i profili igienici di tale uso nell’ambito del regolamento (CE) n. 183/2005 sui requisiti di igiene dei mangimi.
Per i ruminanti, l’operatore deve assicurare che la L-arginina sia protetta dalla degradazione ruminale. Inoltre, le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico;
- la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Etichettatura e avvertenze per l’utilizzatore
L’allegato prevede specifici obblighi informativi in etichetta. In particolare:
- il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo;
- l’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Sicurezza degli operatori e misure di protezione
La Commissione ritiene necessario adottare misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. Coerentemente con ciò, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per eliminare o ridurre i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.
Se i rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’uso deve avvenire indossando dispositivi di protezione individuale per la pelle e gli occhi.
Controlli e metodi di analisi
L’allegato disciplina anche i metodi di analisi da usare per il controllo della L-arginina:
- per l’identificazione nell’additivo: monografia "L-arginine" del Food Chemical Codex;
- per la determinazione nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, con le specificazioni indicate nell’allegato e nei richiami al regolamento (CE) n. 152/2009 per alcune matrici.
Durata dell’autorizzazione e applicazione nel tempo
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione all’11 marzo 2036.
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Base scientifica e valutazione del rischio
I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 21 luglio 2025. EFSA ha concluso che la sostanza è sicura per le specie bersaglio alle condizioni d’uso proposte, per i consumatori e per l’ambiente; ha però espresso preoccupazioni per l’uso nell’acqua di abbeveraggio per possibili squilibri nutrizionali e motivi igienici, e non ha potuto concludere sulla potenziale irritazione cutanea/oculare o sensibilizzazione senza ulteriori dati.
Condizioni specifiche di impiego
L’allegato consente l’uso della L-arginina in forma solida, con tenore minimo della sostanza attiva pari al 98,5% (sulla sostanza secca), prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231961. È previsto che, per i ruminanti, la L-arginina sia protetta dalla degradazione ruminale; inoltre, l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.
Obblighi di etichettatura e istruzioni d’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Il tasso di umidità deve essere indicato in ეტichetta. Deve inoltre comparire l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Tutela della salute degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con queste misure, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle e occhi.
Metodi di analisi e controllo
L’allegato indica i metodi di analisi per l’identificazione e la determinazione dell’arginina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, basati su cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, oltre al richiamo alla monografia "L-arginine" del Food Chemical Codex per l’identificazione.
Periodo di autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione all’11 marzo 2036.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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