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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/357

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/357 della Commissione, del 18 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2200 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner

Normativa europea32026R0357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in via amministrativa l'autorizzazione dell'Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi "HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner". La Commissione recepisce il parere favorevole dell'ECHA e sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2200, aggiornando il sommario delle caratteristiche del prodotto e alcune denominazioni commerciali. Restano immutate le altre condizioni dell'autorizzazione, inclusi composizione, usi autorizzati, misure di sicurezza e scadenza.

Modifica amministrativa dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner", mediante sostituzione integrale dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2200.

Ambito di applicazione

Si applica alla famiglia di biocidi "HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner" autorizzata a livello dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, titolare SC Johnson Europe Sàrl, con numero di autorizzazione EU-0030299-0000. Riguarda esclusivamente modifiche amministrative dell'autorizzazione, in particolare l'aggiunta e la modifica di denominazioni commerciali/di biocidi e l'aggiornamento del sommario delle caratteristiche del biocida; tutte le altre informazioni dell'autorizzazione restano invariate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Modifica amministrativa dell'autorizzazione dell'Unione per "HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner"

Il regolamento interviene sull'autorizzazione dell'Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi "HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner", autorizzazione che rientra nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La finalità è meramente amministrativa: aggiornare il sommario delle caratteristiche del biocida e incorporare modifiche alle denominazioni, senza incidere sulle condizioni sostanziali dell'autorizzazione.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il considerando richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, che disciplina le modifiche dei biocidi autorizzati, e in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 6, relativi alla notifica, al parere dell'ECHA e alla trasmissione della revisione del sommario delle caratteristiche del biocida.

SC Johnson Europe Sàrl, titolare dell'autorizzazione dell'Unione n. EU-0030299-0000, ha presentato il 22 maggio 2024 una notifica all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), registrata con il numero BC-AR095155-26. L'ECHA ha poi trasmesso alla Commissione, il 28 giugno 2024, un parere favorevole, concludendo che le modifiche proposte rientrano tra le modifiche amministrative ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che, una volta attuate, continueranno a essere soddisfatte le condizioni dell'articolo 19 dello stesso regolamento.

Effetti della modifica sull'autorizzazione

La Commissione recepisce il parere dell'ECHA e sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2200. Il nuovo allegato contiene il sommario delle caratteristiche del prodotto per la famiglia di biocidi, comprensivo delle modifiche amministrative e di alcune rettifiche redazionali e di formato rese necessarie dall'aggiornamento del registro biocidi.

Il regolamento precisa che, al di fuori di tali modifiche amministrative, tutte le altre informazioni già contenute nel sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate. Ciò include, in particolare, la composizione sostanziale, gli usi autorizzati, le indicazioni di pericolo, i consigli di prudenza, le misure di mitigazione del rischio e le condizioni di conservazione e smaltimento.

Dati essenziali della famiglia di biocidi

La famiglia di biocidi riguarda prodotti destinati al tipo di prodotto 2, cioè disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali. Il titolare dell'autorizzazione è SC Johnson Europe Sàrl, con sede indicata a Rolle, Svizzera.

L'autorizzazione dell'Unione è stata rilasciata il 9 novembre 2023 e scade il 31 ottobre 2033. Il regolamento conferma inoltre l'esistenza di più denominazioni commerciali per i singoli prodotti della famiglia, distribuiti nel mercato UE sotto vari marchi e varianti linguistiche.

Contenuto tecnico del sommario delle caratteristiche del prodotto

L'allegato sostituito descrive la famiglia di biocidi "HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner" come prodotto liquido di tipo "AL - qualsiasi altro liquido". Il principio attivo è l'acido cloridrico, presente al 6% p/p; sono indicati anche componenti non attivi quali 2,2’-(octadec-9-enylimino)bisethanol, alcohols C13-15 branched and linear ethoxylated e diphenyl ether, con percentuali specifiche.

Per il meta SPC 1, il prodotto è autorizzato per l'uso non professionale come battericida per la disinfezione del WC sopra il livello dell'acqua. L'applicazione avviene mediante versamento sotto il bordo del WC, con dose di 60 ml per utilizzo, tempo di contatto minimo di 5 minuti e uso quotidiano. È previsto un imballaggio con chiusura di sicurezza per bambini e avviso tattile di pericolo secondo il regolamento CLP.

Sicurezza, precauzioni e pronto soccorso

Il sommario contiene le indicazioni di pericolo H290, H314 e H412, insieme a una serie di consigli di prudenza standard, tra cui tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non respirare i vapori, evitare il contatto con pelle e occhi, conservare sotto chiave e non disperdere nell'ambiente.

Sono inoltre riportate istruzioni dettagliate per il pronto soccorso in caso di ingestione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi o inalazione, con raccomandazione di consultare un medico o un centro antiveleni e, in alcune ipotesi, contattare il 112. Lo smaltimento deve avvenire nel rispetto della regolamentazione locale, mentre la conservazione è indicata a temperatura ambiente con validità di 4 anni.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2200 con il testo contenuto nell'allegato del nuovo regolamento, al fine di recepire le modifiche amministrative richieste dal titolare dell'autorizzazione.

Base giuridica e natura della modifica

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Le modifiche sono qualificate come "modifiche amministrative" ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento e dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

Procedura seguita presso l'ECHA

SC Johnson Europe Sàrl ha presentato il 22 maggio 2024 una notifica di modifica amministrativa all'ECHA, iscritta nel registro biocidi con il numero BC-AR095155-26. Il 28 giugno 2024 l'ECHA ha trasmesso alla Commissione un parere favorevole e una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Contenuto delle modifiche amministrative

Le modifiche notificate riguardano l'aggiunta e la modifica di diverse denominazioni di biocidi. La Commissione precisa che, salvo tali modifiche amministrative e alcuni aggiustamenti redazionali e di layout dovuti al formato del registro, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate.

Dati essenziali dell'autorizzazione aggiornata

L'autorizzazione dell'Unione è associata al numero EU-0030299-0000; la data di rilascio è il 9 novembre 2023 e la scadenza è il 31 ottobre 2033. Il prodotto è un biocida di tipo 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali).

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti fitosanitari e chimiciautorizzazioni amministrativesicurezza dei consumatorimercato interno

Testo integrale

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