Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19904/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la condanna della Corte d'appello di Catanzaro per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso (facente capo a Nicolino Grande Aracri), con condanna alla pena detentiva, al risarcimento della parte civile e alla confisca di beni. Con il ricorso straordinario per errore di fatto Sestito deduce che la Corte di cassazione non avrebbe tenuto conto di numerosi allegati depositati con il ricorso ordinario (65 allegati, 5586 pagine), i quali, se valutati, avrebbero dimostrato: 1) l'avvenuta prova di resistenza rispetto all'inutilizzabilità di alcune intercettazioni e l'irrilevanza di impianti esterni alla Procura; 2) l'erronea valutazione della sua responsabilità penale e il travisamento o la non considerazione di prove e documenti che dimostravano la natura lecita dei suoi rapporti e delle sue operazioni economiche (assenza di collegamenti diretti con Grande Aracri, dimensione lecita degli apporti finanziari, mancata prova di aiuti finalizzati ad agevolare incontri con sodali, ecc.); 3) la genericità del motivo relativo alla confisca, atteso che la difesa avrebbe dimostrato la liceità delle provviste e l'origine dei fondi anteriori al 2011; 4) la genericità del motivo relativo alla costituzione della parte civile, per mancata indicazione nel capo di imputazione. In sostanza, il ricorso contesta omissioni e "errori percettivi" della Corte di cassazione nella mancata considerazione degli allegati e nella valutazione del quadro probatorio.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato rigettato. La Corte ha ritenuto le censure complessivamente infondate: molte deduzioni del ricorrente attaccano valutazioni di merito e di fatto del giudice che costituiscono giudizio e non errore di percezione rimediabile con l'art. 625-bis c.p.p.; ove la mancata considerazione di allegati sia avvenuta, essa non configura una svista materiale tale da incidere sul giudizio complessivo e, in più, la difesa non aveva indicato puntualmente nei motivi di ricorso ordinario a quali allegati e in quali parti si trovasse la "prova di resistenza" (onere richiesto soprattutto dato il gran numero di documenti). La Corte ha inoltre rimarcato che molte delle circostanze richiamate dalla difesa erano già valutate nella sentenza di appello, che la Cassazione aveva richiamato esplicitamente, e che le questioni patrimoniali in tema di confisca erano state in precedenza affrontate e ritenute infondate. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 625-bis nel senso che il ricorso straordinario per errore di fatto è limitato a vere e proprie sviste materiali o omissioni percettive immediatamente e oggettivamente rilevabili; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito, travisamenti della prova o scelte argomentative del giudice, che costituiscono errori di giudizio non sindacabili con questo rimedio.

  • art. 416-bis c.p. (concorso esterno in associazione mafiosa)

    La norma sostanziale su cui si è fondata la condanna in appello (e confermata nella sostanza dalla Corte di cassazione): la Corte ha ritenuto che le risultanze processuali, lette complessivamente, dimostrassero la condotta del ricorrente come collusiva e funzionale agli interessi della cosca, non meramente rapporto medico-paziente.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è uno strumento limitato: è ammissibile solo per vere e proprie sviste materiali del giudice di legittimità (omissioni oggettivamente verificabili) e non per rimettere in discussione valutazioni probatorie o giudizi complessivi.
  • Quando si depositano molti allegati con un ricorso di legittimità, la difesa ha l'onere di richiamare puntualmente, nel corpo del ricorso, i documenti e le parti rilevanti (indicando gli allegati e le pagine) per rendere effettivo il controllo di legittimità; il mero deposito massivo senza riferimenti precisi può rendere inefficace il materiale probatorio agli occhi del giudice.
  • La prova di resistenza rispetto all'inutilizzabilità di atti (es. intercettazioni) va svolta nel ricorso per cassazione o comunque indicata con precisione dove è stata espletata; il rinvio generico ad allegati non sostituisce l'obbligo di indicazione chiara nel motivo di impugnazione.
  • Non è possibile usare il ricorso straordinario per correggere presunti "travisamenti" della prova operati dalla Corte di cassazione: tali censure attengono alla valutazione e al giudizio e, pertanto, sono estranee all'oggetto del rimedio per errore di fatto.
  • In tema di misure patrimoniali (confisca), l'impugnazione straordinaria è spesso ostacolata da limiti di ammissibilità: contestazioni profonde del merito degli accertamenti patrimoniali richiedono un'adeguata e puntuale dimostrazione nel grado competente e non sono facilmente sanabili con il rimedio straordinario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.