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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33864/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari avverso una cartella esattoriale con cui l'INPS aveva richiesto il versamento dei contributi per malattia, maternità e disoccupazione relativi al periodo aprile 2010-agosto 2012. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e la Corte d'appello di Bologna aveva confermato, ritenendo non applicabile alla stazione l'art. 20, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, perché la disposizione riguarderebbe solo imprese dello Stato, enti pubblici, enti locali o imprese privatizzate o a capitale misto, e non enti pubblici non partecipati dallo Stato ma soltanto sottoposti a vigilanza. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione della L. n. 138 del 1943, art. 6, della L. n. 1204 del 1971, art. 21, del D.L. n. 112 del 2008, art. 20 conv. in L. n. 133 del 2008, e del D.lgs. n. 540 del 1999, sostenendo che l'obbligo contributivo per malattia e maternità opera anche per i datori privati e che le stazioni sperimentali rientrano, in senso ampio, nell'ambito delle 'imprese dello Stato' tenute al versamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui il riferimento alle 'imprese dello Stato' contenuto nell'art. 20, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 va inteso in senso ampio e non tecnico. Ha ritenuto che le stazioni sperimentali per l'industria hanno natura di enti pubblici economici e quindi rientrano nella categoria delle imprese dello Stato obbligate al versamento della contribuzione per maternità e malattia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 138 del 1943, art. 6

    norma richiamata dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo; la Corte la menziona tra le disposizioni violate, nel quadro dell'orientamento che riconduce la fattispecie all'obbligo di contribuzione per maternità e malattia.

  • L. n. 1204 del 1971, art. 21

    richiamata come base normativa dell'obbligo contributivo per maternità; la Corte la include tra le norme violate, valorizzando la debenza dei contributi anche per i datori rientranti nella categoria ampia delle imprese dello Stato.

  • D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2

    disposizione centrale della decisione: il riferimento alle 'imprese dello Stato' deve essere inteso in senso ampio e atecnico; vi rientrano anche le stazioni sperimentali per l'industria, quali enti pubblici economici, tenuti al versamento della contribuzione per maternità e malattia.

  • L. n. 133 del 2008

    legge di conversione del D.L. n. 112 del 2008; richiamata in relazione alla disciplina applicabile all'obbligo contributivo.

  • D.lgs. n. 540 del 1999

    richiamato nel motivo di ricorso e nella verifica della natura giuridica della stazione sperimentale; la Corte ne trae conferma del fatto che l'ente rientra tra quelli tenuti alla contribuzione secondo l'interpretazione ampia dell'art. 20.

Massime di principio

  • Il riferimento normativo alle 'imprese dello Stato' può essere interpretato in senso ampio e atecnico quando la ratio della disciplina imponga di ricomprendere enti pubblici economici assimilabili, anche se non formalmente qualificati come imprese statali in senso stretto.
  • Le stazioni sperimentali per l'industria, avendo natura di enti pubblici economici, rientrano nell'ambito soggettivo della contribuzione per malattia e maternità prevista dalla normativa richiamata.
  • Quando la qualificazione soggettiva dell'ente è decisiva per l'applicazione dell'obbligo contributivo, il giudice di merito deve verificare la natura giuridica effettiva dell'organismo alla luce della disciplina di settore e dell'orientamento consolidato di legittimità.
  • In presenza di un contrasto tra interpretazione restrittiva del giudice di merito e indirizzo consolidato della Cassazione sulla portata soggettiva di una norma, la sentenza va cassata con rinvio se sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

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