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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6961/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mirabelli: denuncia violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale (artt. 62-bis, 133, 163 e 164 c.p.). Ruffolo: mancata motivazione in relazione alla sua responsabilità per la minaccia in concorso (capo e), assenza di riferimenti al suo apporto nella sentenza d'appello. Pezzulli: tre motivi tra cui difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alle lesioni (capo d) e alla minaccia (capo e), mancata descrizione dell'apporto personale nella minaccia e mancata considerazione di elementi attenuanti (giovane età, comportamento successivo, dichiarazioni, condotta di vita).

La decisione

Il ricorso di Mirabelli Cristian è dichiarato inammissibile; condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. I ricorsi di Ruffolo Christian e Pezzulli Fabio sono parzialmente accolti limitatamente al capo e) (minaccia): la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata per quel capo e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Per il resto i ricorsi di Ruffolo e Pezzulli sono dichiarati inammissibili. È dichiarata irrevocabile, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., nei confronti di Ruffolo l'accertamento di responsabilità per i capi c) e d) con pena definitiva di anni 1 e giorni 10 di reclusione; nei confronti di Pezzulli è dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità per il capo d) con pena finale di anni 1 di reclusione. Viene rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile poiché questa non è intervenuta nella discussione orale fornendo elementi utili alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la gravità e le modalità della condotta (uso di arma clandestina, minaccia grave, contesto temporale e spaziale) giustificassero il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena e sugli elementi valutabili per benefici come la sospensione condizionale. La Corte ha collegato il diniego della sospensione condizionale alla valutazione negativa della personalità del reo e alle modalità del fatto, ritenendo che le ragioni del diniego risultino implicite nel rifiuto delle attenuanti generiche.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che, pur avendo la motivazione della Corte d'appello qualche imprecisione formale, la doppia conforme con il primo grado fornisce sufficiente base motivazionale per il diniego.

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato unitamente agli altri articoli relativi ai benefici; la Corte ha confermato che il diniego dei benefici può risultare adeguatamente motivato dalla valutazione negativa della pericolosità e dalle modalità della condotta.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato. La Corte ha valutato il concorso sulla base della ricostruzione probatoria, ma ha ritenuto insufficiente la motivazione circa l'apporto specifico di alcuni coimputati quanto alla minaccia (capo e).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione della sentenza. I ricorrenti hanno dedotto difetto di motivazione: la Cassazione ha accertato l'insufficienza motivazionale, limitatamente al capo e) per Ruffolo e Pezzulli, con conseguente annullamento e rinvio.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma che incrimina la minaccia. La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia adeguatamente motivato la responsabilità per la minaccia in concorso rispetto a Ruffolo e Pezzulli, giustificando l'annullamento limitato per quel capo.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'irrevocabilità delle parti di sentenza non oggetto di annullamento. La Corte ha dichiarato irrevocabili, ai sensi di questo articolo, gli accertamenti di responsabilità e le pene per i capi non annullati nei confronti di Ruffolo e Pezzulli.

Massime di principio

  • La 'doppia conforme' (lettura congiunta di sentenza di primo e secondo grado) riduce la probabilità di annullamento in Cassazione se le due decisioni formano un corpo argomentativo coerente; il giudice di legittimità può fare riferimento ad entrambe le sentenze per valutare la motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale può essere giustificato dalla comprovata pericolosità della condotta e dalle modalità del fatto; la confessione ha valore limitato se sopravviene a prove schiaccianti.
  • Quando si contesta la partecipazione di più persone a un delitto (concorso), la motivazione di merito deve individuare l'apporto specifico di ciascun concorrente per ogni capo: la mancanza di tale specificazione, almeno per il capo contestato (es. minaccia), comporta annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • In sede di cassazione con trattazione orale, la parte civile che si limita a depositare memorie senza intervenire in udienza non necessariamente ottiene la liquidazione delle spese processuali in sua favore; l'apporto alla decisione in udienza è rilevante.
  • Le parti della sentenza non oggetto di annullamento restano irrevocabili ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; un annullamento parziale comporta il rinvio limitato ai capi specificamente cassati.

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