Cassazione Penale, Ordinanza n. 11159/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'imputato per una violazione del codice della strada, relativa al fatto commesso il 26/4/2019, con pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 2.000 di ammenda ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; 2) nullità della sentenza per mancanza di motivazione. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla prescrizione, ha rilevato che il reato non risultava estinto, dovendosi considerare il termine massimo quinquennale aumentato dei periodi di sospensione indicati nei gradi di merito; la censura era inoltre del tutto generica e non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha osservato che la decisione di appello era sorretta da un apparato argomentativo congruo in ordine all'affermazione di responsabilità e che il motivo si limitava a una lamentela aspecifica di carenza o illogicità motivazionale, quindi inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice/violazione del codice della strada oggetto della condanna confermata in appello
art. 581 c.p.p.
i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, altrimenti sono inammissibili
art. 591 c.p.p.
la genericità e aspecificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
richiamata per il criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere una critica argomentata al provvedimento impugnato: non è sufficiente una doglianza assertiva o meramente riproduttiva, ma occorre indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
- La deduzione di prescrizione è inammissibile quando non si confronta con il calcolo del termine effettuato dai giudici di merito, compresi gli eventuali periodi di sospensione, e quando è formulata in modo generico.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile se non individua puntualmente le lacune o le illogicità della motivazione di merito, limitandosi a una contestazione astratta della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo manchi colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
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