Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11159/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'imputato per una violazione del codice della strada, relativa al fatto commesso il 26/4/2019, con pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 2.000 di ammenda ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; 2) nullità della sentenza per mancanza di motivazione. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla prescrizione, ha rilevato che il reato non risultava estinto, dovendosi considerare il termine massimo quinquennale aumentato dei periodi di sospensione indicati nei gradi di merito; la censura era inoltre del tutto generica e non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha osservato che la decisione di appello era sorretta da un apparato argomentativo congruo in ordine all'affermazione di responsabilità e che il motivo si limitava a una lamentela aspecifica di carenza o illogicità motivazionale, quindi inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice/violazione del codice della strada oggetto della condanna confermata in appello

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, altrimenti sono inammissibili

  • art. 591 c.p.p.

    la genericità e aspecificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000

    richiamata per il criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere una critica argomentata al provvedimento impugnato: non è sufficiente una doglianza assertiva o meramente riproduttiva, ma occorre indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
  • La deduzione di prescrizione è inammissibile quando non si confronta con il calcolo del termine effettuato dai giudici di merito, compresi gli eventuali periodi di sospensione, e quando è formulata in modo generico.
  • La censura di vizio di motivazione è inammissibile se non individua puntualmente le lacune o le illogicità della motivazione di merito, limitandosi a una contestazione astratta della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo manchi colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.