Sentenza n. 448/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 1010/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che l'Amministrazione non aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza n. 1010/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per un valore complessivo di 1.000 euro, oltre agli accessori previsti dalla sentenza. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, anche mediante nomina di un Commissario ad acta, nonché la condanna alle spese di giudizio. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma e ha depositato documentazione relativa al pagamento delle spese legali, ma non ha dimostrato l'adempimento dell'obbligo principale oggetto dell'ottemperanza, né ha fornito una giustificazione valida dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione. La ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; spettava quindi all'Amministrazione provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, secondo l'art. 2697 c.c., ma tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull'assenza di compenso nelle analoghe attività di ottemperanza a condanne pecuniarie. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha esercitato il potere di ordinare all'Amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il creditore ha provato il titolo esecutivo e l'inadempimento, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'inefficacia del titolo, l'estinzione del diritto o l'avvenuto adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, un presupposto ulteriore per l'esperibilità dell'ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Disciplina gli accessori riconosciuti dal giudicato sulla somma dovuta.
art. 22 l. n. 724/1994
Richiama la disciplina degli accessori applicata nel titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche all'ottemperanza di altre condanne pecuniarie.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la prova del titolo esecutivo notificato, passato in giudicato e non spontaneamente eseguito è sufficiente a fondare la domanda, una volta decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento.
- Una volta che il creditore abbia provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'amministrazione debitrice l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; la mera costituzione in giudizio non assolve tale onere.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta, destinato a operare, entro un ulteriore termine, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- Per l'ottemperanza relativa a condanne al pagamento di somme di denaro, l'assenza di compenso per il Commissario ad acta può essere applicata per analogia quando l'incarico sia affidato a un dirigente dell'amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →