Cassazione Civile, Ordinanza n. 33159/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'acconto IMU versato per l'anno 2012 in relazione a immobili concessi in locazione finanziaria a una società utilizzatrice e successivamente interessati da risoluzione dei contratti per inadempimento dell'utilizzatrice nel medesimo anno. La società di leasing, incorporata dall'istituto di credito ricorrente, ha impugnato il diniego sostenendo che, in caso di leasing, il soggetto passivo IMU resterebbe il locatario fino alla riconsegna materiale del bene al locatore; quindi, dopo la risoluzione e fino alla restituzione, l'imposta non sarebbe stata dovuta dal locatore e il versamento effettuato dovrebbe essere rimborsato. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, e dell'art. 1, comma 672, L. n. 147 del 2013, assumendo come decisivo il permanere della detenzione in capo all'utilizzatore fino alla riconsegna del bene.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, in caso di risoluzione del contratto di leasing, soggetto passivo dell'IMU torna a essere il locatore anche se non abbia ancora ottenuto la materiale riconsegna del bene; ai fini del tributo conta la permanenza di un valido vincolo contrattuale che attribuisca una detenzione qualificata, mentre, cessato il rapporto, la disponibilità del bene del precedente utilizzatore degrada a mera detenzione di fatto senza titolo. La CTR si era conformata a tale principio, escludendo che la sola detenzione materiale senza titolo fosse sufficiente a fondare la soggettività passiva IMU. Le spese di legittimità sono state compensate per il consolidarsi della giurisprudenza successivamente al ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8
richiamato insieme all'art. 9 per individuare il presupposto e la soggettività passiva dell'IMU nei rapporti di leasing
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9
interpretato nel senso che, in caso di risoluzione del leasing, la soggettività passiva IMU torna al locatore anche se il bene non sia ancora materialmente riconsegnato
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672
richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della soluzione del caso, anche per la diversa disciplina della TASI
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di IMU relativa a beni concessi in locazione finanziaria, dopo la risoluzione del contratto il soggetto passivo torna a essere il locatore, anche se il bene non sia stato ancora materialmente restituito dall'utilizzatore.
- Ai fini della soggettività passiva del tributo rileva l'esistenza di un titolo giuridico che legittimi la detenzione qualificata del bene; la mera detenzione di fatto senza titolo, successiva alla cessazione del rapporto, non è sufficiente.
- La disciplina della TASI non è automaticamente estensibile all'IMU, poiché i due tributi hanno presupposti impositivi differenti.
- Quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento di legittimità già consolidato, può giustificarsi la compensazione delle spese di lite.
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