Cassazione Penale, Sentenza n. 35140/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP di Frosinone. Si contestava che il Tribunale avesse comunque trattato l'appello e lo avesse condannato alle spese nonostante: 1) la presunta rinuncia all'appello operata dai difensori di fiducia; 2) la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla sostituzione della misura cautelare (arresti domiciliari) con una misura non custodiale. I fatti originari riguardano reati di associazione per delinquere finalizzata a truffe alle assicurazioni e tredici episodi di truffa all'assicurazione nell'ambito dell'attività forense.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di procedere alla trattazione dell'impugnazione poiché la rinuncia depositata dai difensori risultava inefficace in mancanza di procura speciale sottoscritta dall'indagato. Ha altresì affermato che la sostituzione della misura con altra meno afflittiva non equivale alla revoca tout court e quindi non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse; pertanto l'interesse dell'indagato sul merito permaneva. Per tali ragioni la Corte ha confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza; la Corte non ha ritenuto violato il principio sottostante poiché l'impugnazione è stata trattata correttamente alla luce dell'inefficacia della rinuncia priva di procura speciale.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato difetto di legittimità nel provvedimento impugnato rispetto alle norme sul procedimento d'impugnazione, confermando la procedibilità dell'appello.
art. 610, comma 5 c.p.p.
Norma procedurale citata a proposito del contraddittorio cartolare; la Corte ha trattato il ricorso con le modalità previste dal rito, richiamando l'ammissibilità della trattazione secondo le norme citate.
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Collegata al contraddittorio cartolare e alle modalità di discussione dell'impugnazione; la Corte ha operato nel rispetto di tali disposizioni.
art. 616 c.p.p.
Articolo applicato per la condanna alle spese e alla somma destinata alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha influito la sanzione per inammissibilità manifestamente infondata.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione compiuta dal solo difensore è inefficace se il difensore non è munito di procura speciale: la volontà del ricorrente deve risultare in modo inequivoco, personalmente o tramite procuratore speciale.
- La sostituzione di una misura cautelare con una misura meno afflittiva non equivale alla revoca della misura stessa; pertanto non sempre determina la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnante.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità o la mancata interesse, il giudice deve verificare la validità formale di eventuali atti di rinuncia e lo stato effettivo della misura cautelare.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione (es. somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza del ricorso.
- Per evitare l'inefficacia di una rinuncia, è consigliabile che la difesa acquisisca una procura speciale sottoscritta dal cliente o che il cliente sottoscriva personalmente l'atto di rinuncia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35018/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35020/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35021/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35022/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35023/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35024/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →