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Sentenza

Sentenza n. 743/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Comune di Sagliano Micca ha sospeso la SCIA presentata da -OMISSIS-per la modifica tecnologica della stazione radio base-OMISSIS- esistente in -OMISSIS-, nel sito individuato al catasto terreni al foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-; b) del provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale il Comune di Sagliano Micca ha sostanzialmente confermato la predetta sospensione; c) di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto;

Giustizia amministrativa202600464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di sospensione della SCIA per l’inserimento di antenne e parabole su una stazione radio base esistente, nonché successiva conferma della sospensione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sospensione della SCIA presentata ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 259/2003 per l’installazione di sei antenne e due parabole su un’infrastruttura radioelettrica preesistente, deducendo: 1) violazione degli artt. 2, 3, 6 e 19 l. 241/1990 e degli artt. 45 e 49-ter d.lgs. 259/2003, perché il Comune era intervenuto oltre il termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dei poteri inibitori o conformativi, senza rispettare i presupposti dell’autotutela; 2) violazione dell’art. 21-quater l. 241/1990, perché la sospensione era stata disposta a tempo sostanzialmente indeterminato; 3) violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990 ed eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, perché il Comune non avrebbe considerato le relazioni tecniche attestanti l’assenza di interferenze tra le opere di bonifica dell’area e la fondazione della stazione radio base. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al SUAP Biellese. Il Collegio ha respinto l’eccezione, ritenendo che il SUAP non fosse titolare di attribuzioni finalizzate all’adozione di atti con rilevanza esterna e che il ricorso fosse stato correttamente notificato al Comune, autorità competente ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 259/2003.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la SCIA presentata ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 259/2003 si fosse consolidata per decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990, senza che il Comune avesse adottato provvedimenti inibitori o conformativi, né richiesto tempestivamente integrazioni documentali. Dopo tale consolidamento, l’amministrazione avrebbe potuto intervenire soltanto mediante autotutela, nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali dell’art. 21-nonies l. 241/1990: individuazione di una concreta illegittimità, specifico interesse pubblico attuale e prevalente, ponderazione con l’affidamento dell’operatore e procedimento in contraddittorio. La sospensione della pratica per integrazione istruttoria è stata ritenuta una misura soprassessoria atipica, non prevista dalla legge e quindi incompatibile con il principio di tipicità dell’azione amministrativa. La comunicazione del SUAP, secondo cui i termini sarebbero rimasti interrotti fino all’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni, non poteva derogare al termine legale: il SUAP non disponeva di un potere generale di sospensione e la relativa nota aveva natura endoprocedimentale. Il provvedimento non poteva inoltre essere riqualificato come annullamento d’ufficio, perché non indicava concrete e attuali ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità e non operava alcun bilanciamento con gli interessi della società. Il TAR ha quindi accertato il consolidamento della SCIA e dichiarato inefficace la nota comunale di sospensione ai sensi dell’art. 49-ter d.lgs. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, assorbendo gli ulteriori motivi. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 45 d.lgs. 259/2003

    Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell’impianto

    Disciplina la SCIA per l’installazione o modifica di apparati su infrastrutture radioelettriche preesistenti e impone all’ente locale di esercitare i poteri inibitori o conformativi secondo le tempistiche della SCIA.

  • art. 49-ter d.lgs. 259/2003

    Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241

    Rende applicabile alle procedure relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica la disciplina dell’inefficacia dei provvedimenti tardivi prevista dall’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Il termine di trenta giorni costituisce il termine entro il quale l’amministrazione deve adottare, ove ne ricorrano i presupposti, provvedimenti inibitori o conformativi in relazione alla SCIA; decorso tale termine, la SCIA si consolida e l’intervento amministrativo è possibile solo nel rispetto dell’autotutela.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Dopo il consolidamento della SCIA, l’esercizio dei poteri amministrativi deve rispettare i requisiti dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’autotutela successiva al consolidamento della SCIA richiede l’individuazione di un’illegittimità, la concreta e attuale ponderazione dell’interesse pubblico e il bilanciamento con l’interesse e l’affidamento del privato, nel contraddittorio procedimentale.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività …, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni

    I provvedimenti inibitori o conformativi adottati oltre il termine legale sono inefficaci, salvo che ricorrano i presupposti e le condizioni dell’annullamento d’ufficio.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato; nel caso concreto tale amministrazione era il Comune e non il SUAP privo di poteri esterni.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, sentite le parti.

Massime di principio

  • In materia di SCIA presentata ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 259/2003, decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990 senza l’adozione di provvedimenti inibitori o conformativi, la segnalazione si consolida e l’attività deve intendersi assentita per silentium.
  • Dopo il consolidamento della SCIA, l’amministrazione non può sospendere la pratica o richiedere integrazioni istruttorie mediante un provvedimento atipico, ma può intervenire soltanto esercitando l’autotutela nel rispetto dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Il potere amministrativo di sospensione del procedimento ha natura derogatoria e, in applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, può essere esercitato soltanto quando una specifica disposizione di legge lo preveda; una comunicazione endoprocedimentale del SUAP non può prorogare o interrompere il termine legale per l’esercizio dei poteri sulla SCIA.
  • Un provvedimento tardivo qualificato come sospensione per integrazione istruttoria non può essere riqualificato come annullamento d’ufficio se non indica una concreta illegittimità dell’iniziativa, specifiche e attuali ragioni di interesse pubblico ulteriori dal mero ripristino della legalità e il necessario bilanciamento con l’affidamento del privato.
  • Ai sensi dell’art. 49-ter d.lgs. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, i provvedimenti inibitori o conformativi adottati dopo la scadenza dei termini della SCIA sono inefficaci, salvo il rispetto dei presupposti e delle condizioni dell’autotutela.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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