Cassazione Civile, Ordinanza n. 12932/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo del fallimento della società incaricata della riscossione di crediti relativi al servizio idrico integrato, deducendo di vantare il diritto al riversamento delle somme riscosse per conto proprio. Secondo la ricorrente, gli importi incassati dal mandatario confluivano su un conto corrente intestato ai soggetti del rapporto e comprendevano le somme da riversare al mandante, mentre gli aggi spettanti al mandatario costituivano un controcredito della fallita. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la quota di credito spettante al mandante al netto degli aggi, e aveva considerato insufficiente la documentazione prodotta. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione degli artt. 1713, 1720, 1722, 1218, 2697 c.c. e dell'art. 78 l. fall., sostenendo che il compenso del mandatario si cristallizza al fallimento e che l'onere di provare l'eventuale controcredito per aggi spettasse alla curatela. Con il secondo motivo si deduceva violazione degli artt. 1292, 1298, 1854 c.c. per la presunta contitolarità del conto corrente e per la conseguente ripartizione del saldo attivo tra i contitolari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che, in base agli accertamenti già compiuti nel merito, la ricorrente avesse assolto al proprio onere probatorio dimostrando che sul conto corrente confluivano anche gli importi riscossi da riversare, sicché il credito da insinuare riguardava l'obbligo di riversamento gravante sulla società fallita. La Corte ha escluso che spettasse al creditore provare l'esistenza del controcredito per compensi o aggi del mandatario fallito, trattandosi di fatto impeditivo o estintivo da far valere dalla curatela. Ha richiamato la giurisprudenza in tema di somme riscosse dal concessionario e obbligo di riversamento, affermando che il creditore non può agire in rivendica ma vanta un diritto di credito verso il fallito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1713 c.c.
richiamato tra le norme sul mandato e sul rendiconto, ma la Corte decide la controversia soprattutto sul riparto dell'onere della prova e sull'obbligo di riversamento delle somme riscosse
art. 1720 c.c.
richiamato come norma sul mandato e sul diritto del mandatario al compenso e alle spese
art. 1722 c.c.
richiamato in relazione allo scioglimento del mandato per effetto del fallimento
art. 1218 c.c.
richiamato a sostegno della domanda di adempimento dell'obbligo di riversamento
art. 2697 c.c.
applicato per ripartire l'onere della prova: il creditore deve provare il credito da riversamento, mentre il controcredito in compensazione è fatto impeditivo da provare dalla curatela
art. 78 l. fall.
richiamato quale norma sullo scioglimento del mandato per effetto del fallimento del mandatario e sulla cristallizzazione dei rapporti pendenti
art. 1292 c.c.
richiamato nel secondo motivo sulla solidarietà e contitolarità del conto corrente, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 1298 c.c.
richiamato nel secondo motivo sulla ripartizione interna dei rapporti tra contitolari del conto corrente, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 1854 c.c.
richiamato nel secondo motivo sulla contitolarità del conto corrente, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 103 l. fall.
richiamato per escludere l'azione di rivendica sulle somme riscosse dal concessionario depositate su conti intestati al concessionario
Massime di principio
- Quando una somma riscossa da un mandatario o concessionario deve essere riversata al mandante o all'ente creditore, il rapporto tra le parti dà luogo a un credito da adempimento dell'obbligo di riversamento, non a una pretesa reale di rivendica sulle somme.
- Se il giudice accerta che sul conto del gestore sono confluite anche somme da riversare al mandante, il creditore assolve il proprio onere probatorio dimostrando l'incasso e la destinazione delle somme; spetta invece alla curatela o al debitore fallito allegare e provare eventuali controcrediti da compensare.
- Nel fallimento del mandatario, il diritto al compenso e gli eventuali aggi possono essere fatti valere come controcredito o come elemento impeditivo della pretesa restitutoria, ma non gravano sul mandante come fatto costitutivo negativo da provare.
- Le controversie sulle somme riscosse dal concessionario insolvente vanno ricondotte al rapporto obbligatorio inter partes e ai relativi obblighi di rendiconto e riversamento, non alla disciplina della contitolarità del conto corrente, se il credito azionato concerne somme incassate per conto altrui.
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