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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12932/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo del fallimento della società incaricata della riscossione di crediti relativi al servizio idrico integrato, deducendo di vantare il diritto al riversamento delle somme riscosse per conto proprio. Secondo la ricorrente, gli importi incassati dal mandatario confluivano su un conto corrente intestato ai soggetti del rapporto e comprendevano le somme da riversare al mandante, mentre gli aggi spettanti al mandatario costituivano un controcredito della fallita. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la quota di credito spettante al mandante al netto degli aggi, e aveva considerato insufficiente la documentazione prodotta. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione degli artt. 1713, 1720, 1722, 1218, 2697 c.c. e dell'art. 78 l. fall., sostenendo che il compenso del mandatario si cristallizza al fallimento e che l'onere di provare l'eventuale controcredito per aggi spettasse alla curatela. Con il secondo motivo si deduceva violazione degli artt. 1292, 1298, 1854 c.c. per la presunta contitolarità del conto corrente e per la conseguente ripartizione del saldo attivo tra i contitolari.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che, in base agli accertamenti già compiuti nel merito, la ricorrente avesse assolto al proprio onere probatorio dimostrando che sul conto corrente confluivano anche gli importi riscossi da riversare, sicché il credito da insinuare riguardava l'obbligo di riversamento gravante sulla società fallita. La Corte ha escluso che spettasse al creditore provare l'esistenza del controcredito per compensi o aggi del mandatario fallito, trattandosi di fatto impeditivo o estintivo da far valere dalla curatela. Ha richiamato la giurisprudenza in tema di somme riscosse dal concessionario e obbligo di riversamento, affermando che il creditore non può agire in rivendica ma vanta un diritto di credito verso il fallito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1713 c.c.

    richiamato tra le norme sul mandato e sul rendiconto, ma la Corte decide la controversia soprattutto sul riparto dell'onere della prova e sull'obbligo di riversamento delle somme riscosse

  • art. 1720 c.c.

    richiamato come norma sul mandato e sul diritto del mandatario al compenso e alle spese

  • art. 1722 c.c.

    richiamato in relazione allo scioglimento del mandato per effetto del fallimento

  • art. 1218 c.c.

    richiamato a sostegno della domanda di adempimento dell'obbligo di riversamento

  • art. 2697 c.c.

    applicato per ripartire l'onere della prova: il creditore deve provare il credito da riversamento, mentre il controcredito in compensazione è fatto impeditivo da provare dalla curatela

  • art. 78 l. fall.

    richiamato quale norma sullo scioglimento del mandato per effetto del fallimento del mandatario e sulla cristallizzazione dei rapporti pendenti

  • art. 1292 c.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla solidarietà e contitolarità del conto corrente, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 1298 c.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla ripartizione interna dei rapporti tra contitolari del conto corrente, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 1854 c.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla contitolarità del conto corrente, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 103 l. fall.

    richiamato per escludere l'azione di rivendica sulle somme riscosse dal concessionario depositate su conti intestati al concessionario

Massime di principio

  • Quando una somma riscossa da un mandatario o concessionario deve essere riversata al mandante o all'ente creditore, il rapporto tra le parti dà luogo a un credito da adempimento dell'obbligo di riversamento, non a una pretesa reale di rivendica sulle somme.
  • Se il giudice accerta che sul conto del gestore sono confluite anche somme da riversare al mandante, il creditore assolve il proprio onere probatorio dimostrando l'incasso e la destinazione delle somme; spetta invece alla curatela o al debitore fallito allegare e provare eventuali controcrediti da compensare.
  • Nel fallimento del mandatario, il diritto al compenso e gli eventuali aggi possono essere fatti valere come controcredito o come elemento impeditivo della pretesa restitutoria, ma non gravano sul mandante come fatto costitutivo negativo da provare.
  • Le controversie sulle somme riscosse dal concessionario insolvente vanno ricondotte al rapporto obbligatorio inter partes e ai relativi obblighi di rendiconto e riversamento, non alla disciplina della contitolarità del conto corrente, se il credito azionato concerne somme incassate per conto altrui.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoAccertamento del passivoMandatoImpugnazioni
RamiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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