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Ordinanza

Ordinanza n. 62/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del decreto prot. n. 29554 del 19.06.2025, con il quale l’Ufficio scolastico regionale per la Regione Sicilia ha approvato e pubblicato la graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe ADSS – Sostegno della scuola secondaria di II grado, nella parte in cui non ha riconosciuto agli odierni ricorrenti il titolo di riserva relativo all'appartenenza alla categoria dei volontari che hanno svolto il servizio civile nazionale; - del decreto n. 31915 del 03.07.2025, con il quale l’Ufficio scolastico regionale per la regione Sicilia ha rettificato e ripubblicato la graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe ADSS – Sostegno della scuola secondaria di II grado, nella parte in cui non ha riconosciuto agli odierni ricorrenti il titolo di riserva relativo all'appartenenza alla categoria dei volontari che hanno svolto il servizio civile nazionale; - del bando di concorso D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023, ove dovesse interpretarsi in senso lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun profilo concorsuale, nella parte in cui la P.A. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; nonché per l’accertamento: - del diritto dei ricorrenti di ottenere il riconoscimento della riserva in funzione dei titoli da loro posseduti ed illegittimamente pretermessi dall’Amministrazione, ancorché posseduti nei termini e nei modi previsti dal Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 ottobre 2023, n. 205 e dal Decreto Dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575 con i quali è stato indetto il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, e del conseguente diritto al loro corretto collocamento nella graduatoria definitiva, in funzione del titolo di riserva a loro riconosciuto; - del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti a pettine nelle graduatorie delle classi di concorso ADSS con la riserva a loro riconosciuta; e, per l’effetto, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. del Ministero dell’Istruzione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso ADSS, con conseguente riconoscimento in favore dei ricorrenti della riserva ed il loro esatto posizionamento nella graduatoria finale, con il corretto status di riservatari;

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie di merito del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe ADSS, nella parte in cui non riconoscono la riserva spettante ai volontari del servizio civile nazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe ADSS, nonché il successivo decreto di rettifica e ripubblicazione della graduatoria. Hanno dedotto l'illegittima omissione del riconoscimento del titolo di riserva derivante dall'appartenenza alla categoria dei volontari che hanno svolto il servizio civile nazionale, nonostante il possesso dei titoli nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina concorsuale. Sono stati inoltre impugnati, ove lesivi, il bando, il verbale di approvazione della graduatoria, gli elenchi dei vincitori e degli idonei, con domande di accertamento del diritto al riconoscimento della riserva e al corretto collocamento "a pettine" nella graduatoria, nonché di condanna in forma specifica dell'amministrazione alla rettifica della graduatoria. Il ricorso è stato proposto anche nei confronti di una candidata controinteressata. Il giudice ha rilevato che le questioni prospettate, comprese quelle preliminari di rito, richiedono un adeguato approfondimento nella fase di merito.

La decisione

In sede cautelare il TAR non ha definito la fondatezza delle censure né ha concesso o negato espressamente la sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che le questioni, anche in rito, necessitassero di un adeguato approfondimento del merito e che la posizione dei ricorrenti fosse adeguatamente tutelata mediante la fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'udienza di trattazione del merito è stata fissata al 21 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina della tutela cautelare consente al giudice, quando ritenga necessario un approfondimento nel merito e reputi adeguata la tutela mediante la fissazione dell'udienza di merito, di disporre tale fissazione ai sensi del comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissazione dell’udienza di trattazione del merito

    Il giudice ha utilizzato la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito quale misura ritenuta sufficiente a tutelare provvisoriamente la posizione dei ricorrenti, senza adottare una sospensione espressa degli atti impugnati.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica

    È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione all'adozione dei provvedimenti necessari per la rettifica della graduatoria; la domanda non è stata esaminata nel merito in questa fase.

  • Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È indicato nel ricorso quale fonte della disciplina del concorso e delle modalità di riconoscimento dei titoli di riserva.

  • Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È il bando richiamato quale fonte della disciplina concorsuale e dei termini e modalità per far valere il titolo di riserva.

Massime di principio

  • Quando le questioni cautelari e le questioni preliminari di rito richiedono un adeguato approfondimento del merito, il giudice amministrativo può ritenere sufficiente, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la fissazione dell'udienza di merito, senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza delle censure o disporre la sospensione dell'atto impugnato.
  • La fissazione dell'udienza pubblica di merito costituisce una forma di tutela interinale soltanto quando il giudice ritenga, in concreto, che essa sia idonea ad assicurare un'adeguata protezione della posizione azionata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela cautelare

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