Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4061/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento dei decreti di revoca dei nulla osta per lavoro subordinato presentati ai sensi del D.P.C.M. del 27 settembre 2023, notificati in data 19.09.2025, emessi dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta. Si ricorre altresì contro ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202505336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti di revoca di dieci nulla osta per lavoro subordinato di cittadini stranieri, adottati per asserita incapienza reddituale dell'impresa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto quindici nulla osta nell'ambito del Decreto Flussi 2023-2025; dopo la convocazione di cinque lavoratori, lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva avviato il procedimento di revoca dei restanti dieci nulla osta, ritenendo insufficiente la capacità reddituale dell'impresa. Il ricorrente aveva prodotto asseverazione, modello IVA 2023 e modello IVA 2024, evidenziando utili rispettivamente pari a 380.637 euro e 265.319 euro, nonché la sostenibilità dei costi di assunzione. I provvedimenti definitivi del 19 settembre 2025 richiamavano i pareri negativi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Sono stati dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, mancata considerazione degli apporti procedimentali, violazione della disciplina di settore e delle relative circolari. In particolare, il ricorrente ha contestato l'utilizzo di un mero criterio aritmetico per determinare il numero di lavoratori assumibili, sostenendo la necessità di una valutazione complessiva della solidità dell'impresa e della sostenibilità degli oneri futuri; in via subordinata, ha prospettato la necessità di valutare il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti di revoca. Ha ritenuto fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, poiché la motivazione degli atti e dei pareri dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro era scarna e non dimostrava un adeguato esame della documentazione prodotta dall'impresa durante il procedimento. In particolare, l'amministrazione non aveva svolto una valutazione complessiva della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero e alla tipologia dei rapporti di lavoro, alla solidità dell'impresa e alla sostenibilità degli oneri delle assunzioni, limitandosi sostanzialmente a un criterio di sommatoria del fatturato o del reddito imponibile per ciascun lavoratore. Tale criterio non è previsto espressamente dalla disciplina applicabile alle richieste plurime e non può sostituire la valutazione globale richiesta. I provvedimenti sono stati quindi annullati. Le spese di lite sono state compensate per le peculiari caratteristiche della controversia.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 27 settembre 2023

    Disciplina nell'ambito della quale sono stati presentati i nulla osta per lavoro subordinato; il giudice richiama la necessità di valutare la capacità economica del datore di lavoro secondo un giudizio complessivo, escludendo automatismi aritmetici non espressamente previsti.

Massime di principio

  • Nelle richieste plurime di nulla osta per lavoro subordinato di cittadini stranieri, la capacità economica del datore di lavoro non può essere valutata mediante la mera moltiplicazione di una soglia reddituale per il numero dei lavoratori richiesti, quando tale automatismo non sia espressamente previsto dalla disciplina applicabile.
  • La verifica della sostenibilità di richieste plurime di assunzione richiede una valutazione complessiva della capacità economica del datore di lavoro, della solidità dell'impresa e degli oneri derivanti dalla futura assunzione, in rapporto al numero e alla tipologia dei rapporti di lavoro.
  • Il provvedimento di revoca di nulla osta fondato sull'insufficienza della capacità reddituale è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non esamini adeguatamente la documentazione economico-finanziaria prodotta dall'interessato nel procedimento e si limiti a richiamare un parere negativo basato su un criterio aritmetico.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.