Cassazione Civile, Ordinanza n. 35463/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 1969 tra una società e un comune, con cui la società si obbligava a realizzare una nuova autostazione su terreno comunale, ottenendo una concessione di utilizzo ventennale, e cedeva gratuitamente alcuni terreni al comune. Nel 1971 il comune revocava la concessione per la costruzione dell'autostazione, assumendo l'onere di completarla, senza però disciplinare i terreni ceduti. In un giudizio definito nel 1991 la corte territoriale dichiarava la nullità del negozio traslativo della proprietà al comune, ma nel contempo affermava, ai fini del rigetto della domanda di canoni per occupazione, che sull'area era stata eseguita un'opera pubblica e che essa era stata comunque acquisita alla mano pubblica; rigettava inoltre la domanda del comune di accertamento dell'acquisto della proprietà. La società, successivamente, agiva per far accertare che il terreno fosse tornato di sua proprietà per effetto della risoluzione giudiziale della convenzione e per ottenerne la restituzione e il risarcimento del danno. Il tribunale accoglieva la proprietà in capo alla società, riconosceva in favore del comune una servitù di uso pubblico per usucapione e rigettava il risarcimento. In appello, il comune eccepiva l'inammissibilità della domanda per giudicato implicito derivante dalla sentenza del 1991 e, in subordine, insisteva sull'esistenza di una dicatio ad patriam o di una servitù di uso pubblico/usucapione. La corte d'appello accoglieva parzialmente l'appello incidentale del comune, riteneva che la sentenza del 1991 avesse formato giudicato implicito sull'acquisto dell'area al patrimonio pubblico per avvenuta realizzazione dell'opera pubblica, dichiarava inammissibile la domanda della società e compensava le spese. In cassazione la società deduceva violazione dell'art. 2909 c.c. e nullità della sentenza, sostenendo che non vi fosse alcun giudicato esplicito o implicito e che la precedente decisione avesse solo svolto considerazioni incidentali, non estensibili a un diverso titolo di acquisto; contestava anche l'applicazione dell'efficacia preclusiva alle domande autodeterminate. Il comune proponeva ricorso incidentale per la questione della dicatio ad patriam e per la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondate le censure sul giudicato, affermando che la sentenza del 1991 non si era limitata a un obiter, ma aveva accertato, quale antecedente logico essenziale della decisione, l'avvenuta acquisizione dell'area alla mano pubblica per la realizzazione dell'opera pubblica, con conseguente preclusione della successiva domanda di accertamento della proprietà, trattandosi di diritto reale autodeterminato per il quale il giudicato copre anche il deducibile e impedisce di far valere lo stesso diritto sulla base di un diverso titolo anteriore. Ha inoltre dichiarato inammissibile la prima parte del ricorso incidentale del comune sulla dicatio ad patriam, perché la questione era stata assorbita e non era stata riproposta nei modi dovuti, e ha rigettato la censura sulle spese, osservando che la compensazione era stata motivata dalla corte d'appello con riferimento alla complessità interpretativa della questione, in conformità al quadro normativo applicabile dopo l'intervento della Corte costituzionale. Il ricorso incidentale è stato quindi dichiarato inammissibile in parte e rigettato per il resto. L'esito finale è stato il rigetto di entrambi i ricorsi.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale copre il dedotto e il deducibile e preclude la riproposizione dello stesso diritto reale già definitivamente accertato, anche se si invochi un diverso titolo di acquisto anteriore.
art. 360 c.p.c.
le censure sono state formulate rispettivamente come violazione di legge e nullità della sentenza, ma ritenute infondate o inammissibili nei punti esaminati.
art. 281-sexies c.p.c.
indica la forma semplificata della decisione resa in primo grado dal tribunale.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è ammissibile se motivata, tenuto conto del quadro normativo come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata.
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327
richiamato dalla ricorrente per sostenere un diverso decorso temporale dell'usucapione, ma il rilievo è stato ritenuto non decisivo alla luce del giudicato.
Massime di principio
- Il giudicato copre non solo quanto sia stato espressamente dedotto e deciso, ma anche le questioni che costituiscono antecedente logico necessario della decisione, purché vi sia tra esse e la statuizione un rapporto di dipendenza indissolubile.
- Quando il diritto azionato è un diritto reale autodeterminato, la sua individuazione dipende dall'oggetto e non dal titolo allegato: perciò, se l'esistenza del diritto è stata definitivamente esclusa, non può essere riproposta una nuova domanda sul medesimo bene invocando un diverso titolo di acquisto anteriore.
- Una motivazione svolta dal giudice su un punto solo incidentale non è normalmente idonea a formare giudicato; tuttavia, se quel punto è stato assunto come premessa essenziale della decisione, esso diviene preclusivo nei giudizi successivi tra le stesse parti.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale sulle domande o eccezioni assorbite, ma deve riproporle espressamente nel giudizio successivo per evitare la presunzione di rinuncia.
- La compensazione delle spese di lite richiede una motivazione, valutata alla luce della disciplina vigente e degli effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità della norma applicata.
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