Cassazione Civile, Ordinanza n. 29846/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni soci di una cooperativa edilizia, assegnatari in diritto di superficie di suoli oggetto di espropriazione nell'ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica, hanno proposto opposizione di terzo avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, assumendo di essere stati illegittimamente pretermessi come litisconsorti necessari. In cassazione hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 54 d.P.R. 327/2001, 404, comma 1, e 102 c.p.c., nonché dell'art. 42 Cost., sostenendo che gli assegnatari-beneficiari dell'espropriazione sarebbero parti necessarie del giudizio di stima e quindi legittimati a esperire opposizione di terzo se esclusi. Con il secondo motivo hanno inoltre prospettato la violazione degli artt. 54 e 57 d.P.R. 327/2001, dell'art. 35 l. 865/1971 e di vari parametri costituzionali e convenzionali, lamentando che l'esclusione dal giudizio li avrebbe esposti alle conseguenze economiche dell'indennità senza possibilità di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, osservando che, pur essendo in astratto legittimato all'opposizione di terzo il litisconsorte necessario pretermesso, nel caso concreto non trovava applicazione l'art. 54 d.P.R. 327/2001 invocato dai ricorrenti, perché la disciplina transitoria dell'art. 57 del medesimo decreto escludeva l'applicazione del testo unico ai procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità fosse anteriore al 30 giugno 2003. Poiché la convenzione di assegnazione era del 1999 e la fattispecie era quindi regolata dall'art. 19 l. 865/1971, norma che non prevedeva la partecipazione degli assegnatari al giudizio di opposizione alla stima, non sussisteva la dedotta legittimazione. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 404, comma 1, c.p.c.
il litisconsorte necessario pretermesso può proporre opposizione di terzo contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva che pregiudichi i suoi diritti, ma solo se è effettivamente ravvisabile la sua qualità di litisconsorte necessario nel giudizio presupposto
art. 102 c.p.c.
richiamato per sostenere la necessità del litisconsorzio; la Corte esclude che nel caso concreto ricorresse un litisconsorzio necessario in favore degli assegnatari
art. 54 d.P.R. 327/2001
invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non applicabile ratione temporis alla fattispecie
art. 57 d.P.R. 327/2001
la disciplina transitoria impedisce l'applicazione del testo unico ai procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia anteriore al 30 giugno 2003, con conseguente applicazione della normativa previgente
art. 19 l. 865/1971
norma applicabile alla controversia; non prevedeva la partecipazione degli assegnatari al giudizio di opposizione alla stima dell'indennità
art. 35 l. 865/1971
richiamato dai ricorrenti quale fonte dell'obbligazione economica verso il Comune, ma non idoneo a fondare la partecipazione necessaria al giudizio di stima
art. 42 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'estensione del litisconsorzio
artt. 2, 24, 111, 117 Cost.
richiamati a sostegno delle censure costituzionali e del giusto processo, senza esito favorevole
art. 6 CEDU
richiamato insieme ai parametri costituzionali, senza incidere sulla soluzione adottata
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato a tutela dei beni e degli oneri economici gravanti sugli assegnatari, ma non ritenuto idoneo a mutare il regime processuale applicabile
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'opposizione di terzo del litisconsorte necessario pretermesso presuppone che, nel giudizio originario, la legge imponga effettivamente la partecipazione del soggetto asseritamente escluso; in mancanza di tale qualità processuale, il rimedio non è esperibile.
- Nelle controversie in materia di indennità di espropriazione occorre verificare anzitutto la disciplina temporale applicabile: se la dichiarazione di pubblica utilità è anteriore al 30 giugno 2003, opera la normativa previgente per effetto della disciplina transitoria del testo unico espropri, con esclusione dell'applicazione dell'art. 54 d.P.R. 327/2001.
- La qualificazione del rapporto come mera posizione derivata o come obbligazione interna tra ente espropriante e soggetti convenzionati non è sufficiente, da sola, a fondare la legittimazione a intervenire nel giudizio di opposizione alla stima, quando la norma applicabile non preveda la loro partecipazione necessaria.
- Le censure di violazione di principi costituzionali e convenzionali non possono superare il dato normativo transitorio e la delimitazione oggettiva e soggettiva del giudizio di stima, se la disciplina positiva previgente non contempla il litisconsorzio invocato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29799/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29804/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29805/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29806/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29807/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29808/2023 del 27/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →