Cassazione Penale, Sentenza n. 21785/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna (1 anno e 8 mesi di reclusione e euro 120,00 di multa) per i reati indicati, deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.1 lett. b) c.p.p.) con riferimento alla penale responsabilità, sostenendo che il trasferimento di denaro potrebbe essere stato causato da errore di digitazione della persona offesa; 2) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606 c.1 lett. e) c.p.p.), in particolare riguardo alla valutazione che lo stesso sarebbe stato in grado di forzare i sistemi bancari nonostante la sua inesperienza informatica; 3) inosservanza ed errata applicazione della legge penale (art. 606 c.1 lett. e) c.p.p.) per mancato riconoscimento del rapporto di specialità tra le fattispecie di cui agli artt. 615 ter e 640 ter c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità e mera riproduzione dei motivi di appello, ritenendo che le doglianze fossero questioni di fatto già affrontate e motivate dalla Corte territoriale. Ha ritenuto la motivazione del giudice di merito logica e priva di vizi manifesti, confermando la valutazione delle prove (dichiarazioni della persona offesa, documentazione del trasferimento e prelievo). Ha altresì escluso il rapporto di specialità tra artt. 615 ter e 640 ter. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera b)
art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare presunta inosservanza ed errata applicazione della legge penale in ordine alla responsabilità. La Cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specifico, ricadendo nelle valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera e)
art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.
Richiamato per contestare la motivazione come illogica o contraddittoria. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica, congrua e coerente con le prove, escludendo vizi rilevanti ai fini di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, qui fissata in euro 3000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
artt. 81 comma 2, 615 ter e 640 ter cod. pen.
artt. 81 comma 2, 615 ter e 640 ter cod. pen.
Le norme rappresentano il nucleo dei reati contestati: art. 615 ter (accesso abusivo a sistema informatico) e art. 640 ter (frode informatica); l'art. 81 c.2 è richiamata in relazione alla determinazione della pena in presenza di concorso di reati. La Corte ha ritenuto fondata la condanna sulla base della prova raccolta e ha escluso che sussistesse rapporto di specialità tra 615 ter e 640 ter.
Principio giurisprudenziale sulla specificità del motivo di ricorso
richiami a Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009 e altre pronunce citate nella sentenza
La Suprema Corte ricorda il costante principio secondo cui il motivo di ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta e deve enucleare il vizio denunciato in modo analitico; la mera riproduzione del motivo di appello comporta inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e distinti rispetto all'appello: la mera ripetizione del contenuto dell'impugnazione di merito senza analitica enunciazione delle ragioni di diritto e dei fatti decisivi è causa di inammissibilità.
- Le questioni di fatto, compresa la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni e della prova documentale, sono riservate al giudice di merito e non possono essere rinnovate in sede di legittimità salvo vizi logici, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
- La semplice prospettazione di ipotesi alternative (es. errore di digitazione, incompetenza informatica dell'imputato) è insufficiente in Cassazione se non accompagnata da elementi indiziari concreti e decisivi che contraddicano la ricostruzione del giudice di merito.
- Sull'articolazione dei reati informatici, l'accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter) e la frode informatica (art. 640 ter) possono concorrere tra loro essendo protetti beni giuridici differenti; dunque non sempre sussiste rapporto di specialità.
- Le impugnazioni inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) se la Corte ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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